DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1022

Type DPR
Publication 1981-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale, nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 152, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in "studi sul dramma antico", annessa alla facolta' di lettere e filosofia. Scuola di perfezionamento in studi sul dramma antico Art. 153. - Alla facolta' di lettere e filosofia e' annessa una scuola di perfezionamento in studi sul dramma antico. La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio dei problemi relativi al teatro antico e alla sua fortuna nella cultura moderna, e di fornire agli studiosi di discipline classiche e filosofiche il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo della antica drammaturgia. Si propone inoltre di favorire la formazione di operatori teatrali e di tecnici dello spettacolo classico. Le lezioni saranno tenute presso l'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa. Art. 154. - La scuola e' diretta da un consiglio direttivo costituito dai professori ufficiali di letteratura greca, letteratura latina, storia greca, storia romana e da un professore ufficiale di disciplina del gruppo moderno che abbia attinenza con le attivita' teatrali. Per quest'ultimo e per gli insegnamenti coperti da piu' docenti, la designazione viene fatta dal consiglio di facolta'. L'INDA e' rappresentato nel comitato scientifico della scuola dal presidente o da un suo delegato. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il direttore della scuola. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il consiglio direttivo, sentito il parere della facolta', puo' cooptare studiosi che si occupino con autorita' e prestigio di discipline professate nella scuola. Il consiglio ha il compito di predisporre il programma di attivita' didattica e scientifica della scuola, di coordinare e approvare il programma delle lezioni, di proporre gli incarichi di insegnamento. Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il direttore della scuola ovvero ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario designato in seno al consiglio stesso. Alla fine dell'anno accademico il direttore della scuola presentera' al Ministero della pubblica istruzione e al rettore dell'Universita' di Catania una relazione sullo stato della scuola e sulla attivita' didattica e scientifica svolta. La relazione dovra' essere approvata dal consiglio direttivo. Art. 155. - La scuola e' amministrata da un consiglio di amministrazione presieduto dal rettore dell'Universita' di Catania e composto dal preside della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Catania, dal direttore della scuola, dal presidente dell'Istituto del dramma antico di Siracusa, dal direttore della scuola di perfezionamento in archeologia classica, e dai rappresentanti degli altri enti che contribuiscono al mantenimento della scuola. Il consiglio di amministrazione ha il compito di attribuire ogni anno gli incarichi di insegnamento della scuola proposti dal consiglio direttivo. Inoltre delibera su tutta la materia che ad esso viene sottoposta dal rettore dell'Universita' o dal consiglio direttivo. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la maggioranza dei membri del consiglio. Art. 156. - Alla scuola sono ammessi i laureati in lettere - indirizzo classico - delle Universita' italiane, nonche' i laureati in lettere - indirizzo moderno - e in filosofia i quali abbiano superato almeno un esame di letteratura greca. Possono essere ammessi gli stranieri purche' forniti di titolo che, a giudizio del consiglio direttivo, sia ritenuto equipollente ai corsi di studio sopraindicati. Il consiglio, inoltre, puo' autorizzare la iscrizione di laureati in lettere - indirizzo moderno - e in filosofia i quali, pur non avendo sostenuto esami di letteratura greca, dimostrino di possedere una preparazione classica sufficiente per seguire i corsi ai quali hanno chiesta l'iscrizione. La preparazione viene accertata mediante esame. Il consiglio direttivo fissa ogni anno il numero di massima delle iscrizioni tenendo conto della effettiva ricettivita' della scuola. Se il numero delle domande e' superiore al numero dei posti disponibili, stabilisce una graduatoria dei richiedenti sulla base di una valutazione dei titoli presentati. Art. 157. - I corsi hanno la durata di due anni e comprendono i seguenti insegnamenti: Materie fondamentali: storia della tradizione e fortuna dei testi drammatici; antropologia culturale; storia del mondo classico; struttura del teatro classico; tradizione del teatro classico. Materie complementari: drammaturgia; scenotecnica e scenografia teatrale; elementi di coreografia; organizzazione dello spettacolo e istituzioni di regia; musicologia classica; esegesi delle fonti del teatro tragico; storia delle religioni classiche; storia del pensiero e della cultura classica; storia dello spettacolo; sociologia del teatro. Gli insegnamenti relativi alle arti classiche potranno essere mutuati con delibera del consiglio della scuola da quelli esistenti presso la stessa facolta' di lettere e filosofia dall'Universita' di Catania. All'inizio del primo anno gli studenti formuleranno, d'accordo col direttore della scuola, un piano di studi che sara' sottoposto all'approvazione del consiglio direttivo. Oltre ai cinque insegnamenti fondamentali dovranno essere compresi nel piano di studi tre fra gli insegnamenti complementari. Eventuali deroghe dovranno essere motivate e sottoposte al parere del consiglio direttivo. Tutti gli insegnamenti debbono essere orientati su problemi del teatro classico e della sua realizzazione scenica e sono accompagnati da conferenze, seminari, esercitazioni e sopralluoghi nei teatri classici di maggiore interesse. La frequenza e' obbligatoria. Art. 158. - La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni, dovra' risultare da appositi registri tenuti dalla scuola, ove il professore segnera' l'argomento e l'ora della lezione e sul quale gli allievi presenti apporranno per ogni lezione la loro firma. Su ciascun registro il direttore apporra' alla fine dei corsi il visto di regolarita'. I registri saranno ostensibili a richiesta delle autorita' accademiche e del Ministero della pubblica istruzione. La segreteria dell'Universita' rilascera' inoltre all'iscritto un libretto sul quale saranno attestate alla fine dell'anno le frequenze di ciascun corso di lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni. Il direttore della scuola vi apporra' il suo visto per la validita' di ciascun anno di corso. L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi predetti, e che non abbia superato gli esami prescritti, non viene ammesso agli esami di diploma. Art. 159. - Gli esami di profitto si svolgono per singole discipline. Le commissioni relative vengono nominate dal direttore della scuola che le presiede. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle facolta' universitarie. Alla fine del secondo anno gli allievi conseguono il diploma di perfezionamento dopo aver presentato e discusso una dissertazione su una delle discipline insegnate nella scuola. La commissione per l'esame di diploma, nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola, e' costituita dal direttore che la presiede e da altri quattro docenti della scuola stessa. Relazioni e dissertazioni di particolare valore scientifico vengono pubblicate. Art. 160. - Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola sono conservati dalla segreteria dell'Universita' di Catania che, con la procedura normale, rilascia i certificati e il diploma di perfezionamento; quest'ultimo dovra' essere munito della firma del rettore, di quella del direttore della seconda e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'Universita'. Per la carriera scolastica, gli esami e la disciplina degli allievi valgono, in quanto applicabili e per quanto non prescritto dal presente statuto, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Gli iscritti debbono pagare per tassa di immatricolazione L. 2.000 e per tassa annuale di iscrizione L. 8.000. I diplomati devono inoltre pagare L. 3.000 per soprattassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma in L. 50.000. Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla Cassa dell'Universita'; la tassa di diploma va invece all'erario. Il provento delle soprattasse per gli esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1952, n. 4512, art. 9. Art. 161. - E' istituito un comitato scientifico di collegamento costituito dai direttori delle tre scuole, (di archeologia, di filologia classica, di studi sul dramma antico) dal preside della facolta' di lettere e filosofia o da un suo delegato, da quattro docenti di materie pertinenti agli insegnamenti professati nelle scuole e designati dal consiglio di facolta'. Il comitato, presieduto dal docente piu' anziano di carriera, si riunisce in via ordinaria ogni anno prima dell'inizio dei corsi al fine di stabilire il piano operativo che le scuole tradurranno in atto. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri del comitato.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1982

Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 85

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