DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1028
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
L'art. 131, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, e' modificato nel senso che il numero massimo per i tre anni di corso e' di quaranta iscritti.
Art. 2
L'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 792, relativo al numero degli iscritti alla seconda scuola di specializzazione in pediatria e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di trenta iscritti per l'intero corso di studi".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 392
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