DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1037
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva degli articoli, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in criminologia clinica e in oncologia. Scuola di specializzazione in criminologia clinica Art. 265. - La scuola di specializzazione in criminologia clinica conferisce il diploma di specialista in criminologia clinica ed ha sede presso la cattedra di antropologia criminale della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita'. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 266. - La scuola ha due indirizzi: a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense per i laureati in medicina e chirurgia; b) indirizzo socio-psicologico per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere e filosofia. Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione. La durata del corso della scuola e' di tre anni, la frequenza e' obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 267. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 1) criminologia generale I; 2) elementi di diritto; 3) elementi di sociologia; 4) elementi di psicologia; 5) elementi di biologia; 6) metodologia della ricerca; 7) criminologia generale II; 8) criminologia minorile; 9) trattamento criminologico; 10) politica criminale e diritto penitenziario. Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo medico-psicologico e psichiatrico-forense: 1) psicopatologia generale; 2) psichiatria clinica; 3) diagnostica criminologica; 4) medicina legale criminalistica; 5) psicodiagnostica; 6) neurologia e psichiatria forense; 7) prevenzione della patologia del comportamento; 8) tecniche di rieducazione minorile; 9) legislazione socio-sanitaria. Insegnamenti fondamentali dell'indirizzo socio-psicologico: 1) elementi di psicopatologia generale; 2) elementi di psichiatria clinica forense; 3) tecniche di servizio sociale; 4) antropologia culturale; 5) elementi di medicina legale; 6) psicologia sociale; 7) tecniche psicopedagogiche; 8) sociologia della devianza; 9) metodi della prevenzione. Insegnamenti complementari: 1) antropofenomenologia; 2) etologia dei comportamenti criminosi; 3) sociologia del diritto; 4) psicobiologia; 5) economia della sicurezza e della difesa sociale 6) psicologia e psicopatologia dell'eta' evolutiva; 7) igiene mentale; 8) psicoterapia. Il piano di studi della scuola di specializzazione il seguente: 1° Anno (comune ai due indirizzi): 1) criminologia generale I; 2) elementi di diritto; 3) elementi di sociologia; 4) elementi di psicologia; 5) elementi di biologia; 6) metodologia della ricerca; 7) una materia integrativa a scelta. 2° Anno: a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense: 1) criminologia generale II; 2) psicopatologia generale; 3) psichiatria clinica; 4) diagnostica criminologica; 5) medicina legale e criminalistica; 6) psicodiagnostica; 7) criminologia minorile; 8) una materia integrativa a scelta; b) indirizzo socio-psicologico: 1) criminologia generale II; 2) elementi di psicopatologia generale; 3) elementi di psichiatria clinica e forense; 4) tecniche di servizio sociale; 5) antropologia culturale; 6) elementi di medicina legale; 7) criminologia minorile; 8) una materia integrativa a scelta. 3° Anno: a) indirizzo medico-psicologico e psichiatrico forense: 1) neurologia e psichiatria forense; 2) trattamento criminologico; 3) prevenzione della patologia del comportamento; 4) tecniche di rieducazione minorile; 5) legislazione socio-sanitaria; 6) politica criminale e diritto penitenziario; 7) una materia integrativa a scelta; b) indirizzo socio-psicologico: 1) psicologia sociale; 2) tecniche psicopedagogiche; 3) sociologia della devianza; 4) metodi di prevenzione; 5) trattamento criminologico; 6) politica criminale e diritto penitenziario; 7) una materia integrativa a scelta. Art. 268. - All'atto della domanda di iscrizione a ciascuno dei tre anni di corso l'allievo dovra' indicare alla segreteria della scuola una materia integrativa da scegliere fra le materie complementari ovvero tra quelle fondamentali appartenenti all'indirizzo al quale non e' iscritto. L'indicazione e' vincolante. Art. 269. - Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni pratiche nonche' da conferenze tenute da esperti italiani e stranieri. Art. 270. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere e filosofia, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso. L'ammissione alla scuola avverra' mediante concorso per esami. Art. 271. - Gli esami di profitto sono tenuti ogni anno per singole materie o per gruppi di materie. Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver sostenuto ventidue esami, dei quali diciannove relativi alle materie fondamentali dell'indirizzo seguito e tre relativi alle materie integrative scelte. Art. 272. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale, in una delle materie oggetto di insegnamento. Il tema concordato con il docente dovra' essere presentato al direttore della scuola, per l'approvazione, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'ultimo anno di corso. A coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in criminologia clinica, con la specificazione dell'indirizzo seguito. Art. 273. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle previste dallo statuto relativo all'ordinamento delle scuole di specializzazione dell'Universita' degli studi di Milano. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 274. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Per le attivita' didattica, di studio e della pratica clinica la scuola utilizza strutture didattiche, scientifiche e cliniche della facolta' di medicina e chirurgia e dell'istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano. Art. 275. - L'attivita' della scuola e' coordinata da un comitato direttivo formato da cinque professori ordinari di ruolo o fuori ruolo, designati annualmente dalla facolta' nel proprio seno, ognuno nell'ambito delle discipline comprese in uno dei seguenti cinque gruppi: patologia generale e materie affini; anatomia patologica e materie affini; discipline mediche; discipline chirurgiche; discipline radiologiche. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 276. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dalla autorita' competente. Art. 277. - La durata dei corsi di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 278. - Il numero massimo degli allievi e' di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 279. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione: primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia e istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. Ogni scuola dovra' provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 280. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche ed alle altre attivita' culturali e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sara' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 281. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 395
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