DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1044
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 309 e 312, relativi alla scuola di specializzazione in scienze e tecnologie dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti: Art. 309. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica; i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina e chirurgia, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura chimica e in fisica. Art. 312. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 2
Gli articoli 316 e 319, relativi al corso di perfezionamento in scienza dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti: Art. 316. - Sono ammessi al corso di perfezionamento i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica. I laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura generale in chimica e in fisica. Art. 319. - La direzione del corso e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nel corso stesso. In caso di motivato impedimento la direzione del corso e' affidata a professore associato, che pure insegni nel corso medesimo.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 393
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