DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1046
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli 278 e 280, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono sostituiti dai seguenti: Art. 278. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti e' obbligatoria. Art. 280. - Il numero degli allievi che possono essere accolti e' di sedici per anno di corso, mentre con parere della facolta' possono far parte di un corso, in soprannumero, allievi ripetenti e provenienti da altre scuole o istituti universitari.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 377
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