DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1981, n. 1064
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed 11 Governo della Repubblica francese per la proroga dell'accordo cinematografico tra i due Paesi del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi l'11-18 marzo 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto convenuto in proposito nello scambio di note stesso.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - SIGNORELLO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 18
Scambio di note
Scambio di note Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. Parigi, 11 marzo 1976 Signor Ambasciatore, Con riferimento all'accordo franco-italiano di coproduzione cinematografica del 1 agosto 1966 modificato dallo scambio di lettere del 21 maggio 1973 e del 4 marzo 1974 e alle note scambiate a Parigi il 26 settembre e il 21 ottobre 1975 in merito alla recente modifica della legislazione italiana sulla cinematografia, nonche' al verbale della riunione del 17 e 18 novembre 1975 della commissione mista prevista dall'art. 14 dell'accordo, ho l'onore di proporre al Governo italiano una proroga di un anno del suddetto accordo a partire dal 10 gennaio 1976, con riserva delle disposizioni seguenti: 1) La partecipazione minoritaria italiana non puo', in alcun caso, essere inferiore al 30% del costo totale del film. 2) Il costo totale di produzione di un film a partecipazione bilaterale non puo' essere inferiore a 2.500.000 di franchi. Esso non puo' essere inferiore a 4.000.000 di franchi allorche' la partecipazione minoritaria francese e' inferiore al 30%. Per i films artistici non viene imposta nessuna esigenza per quanto riguarda il costo di produzione. Il costo totale di produzione di un film a partecipazione multilaterale non puo' essere inferiore a 6.000.000 di franchi. 3) Nelle coproduzioni bilaterali, un terzo delle quote di partecipazione del produttore minoritario deve essere speso nel Paese di tale produttore. Si potra' derogare da tale obbligo previo accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi. Nel consentire tali deroghe, le commissioni e le autorita' competenti dei due Paesi terranno conto delle intenzioni e delle finalita' artistiche espresse dagli autori. 4) L'accordo cosi' modificato potra' essere tacitamente rinnovato di anno in anno. Se le proposte qui sopra formulate incontrano il gradimento del Governo italiano, ho l'onore di suggerire, a nome del Governo francese, che la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo fra i due Governi sulla proroga dell'accordo del 1 agosto 1966 modificato dallo scambio di lettere del 21 maggio 1973 e del 4 marzo 1974 e completato dalle nuove disposizioni, con effetto dal 10 gennaio 1976. Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Jean SAUVAGNARGUES Signor Francesco MALFATTI Ambasciatore d'Italia a Parigi Parigi, 18 marzo 1976 Signor Ministro, Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza n. 16 c.m. dell'11 marzo 1976, del seguente tenore: "Con riferimento all'accordo franco-italiano di coproduzione cinematografica del 10 agosto 1966 modificato dallo scambio di lettere del 21 maggio 1973 e del 4 marzo 1974 e alle note scambiate a Parigi il 26 settembre e il 21 ottobre 1975 in merito alla recente modifica della legislazione italiana sulla cinematografia, nonche' al verbale della riunione del 17 e 18 novembre 1975 della commissione mista prevista dall'art. 14 dell'accordo, ho l'onore di proporre al Governo italiano una proroga di un anno del suddetto accordo a partire dal 1 gennaio 1976, con riserva delle disposizioni seguenti: 1) La partecipazione minoritaria italiana non puo', in alcun caso, essere inferiore al 30% del costo totale del film. 2) Il costo totale di produzione di un film a partecipazione bilaterale non puo' essere inferiore a 2.500.000 di franchi. Esso non puo' essere inferiore a 4.000.000 di franchi allorche' la partecipazione minoritaria francese e' inferiore al 30%. Per i films artistici non viene imposta nessuna esigenza per quanto riguarda il costo di produzione. Il costo totale di produzione di un film a partecipazione multilaterale non puo' essere inferiore a 6.000.000 di franchi. 3) Nelle coproduzioni bilaterali, un terzo delle quote di partecipazione del produttore minoritario deve essere speso nel Paese di tale produttore. Si potra' derogare da tale obbligo previo accordo tra le autorita' competenti dei due Paesi. Nel consentire tali deroghe, le commissioni e le autorita' competenti dei due Paesi terranno conto delle intenzioni e delle finalita' artistiche espresse dagli autori. 4) L'accordo cosi' modificato potra' essere tacitamente rinnovato di anno in anno. Se le proposte qui sopra formulate incontrano il gradimento del Governo italiano, ho l'onore di suggerire, a nome del Governo francese, che la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo fra i due Governi sulla proroga dell'accordo del 1 agosto 1966 modificato dallo scambio di lettere del 21 maggio 1973 e del 4 marzo 1974 e completato dalle nuove disposizioni, con effetto dal 10 gennaio 1976". Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede. Voglia credere, Signor Ministro, all'espressione della mia piu' alta considerazione. Sergio ROMANO Ministro consigliere incaricato d'affari a. i. Signor Jean SAUVAGNARGUES Ministro degli affari esteri - PARIGI
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