DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1071

Type DPR
Publication 1981-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e' modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessita' di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 550, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo seguente articolo concernente l'istituzione di una scuola diretta a fini speciali per tecnici infettivologi: Art. 551. - La scuola, istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ha lo scopo di preparare tecnici intermedi fra il medico da un lato ed il tecnico-diplomato-infermiere specializzato, dall'altro. La scuola avra' sede presso l'istituto di clinica delle malattie infettive che mettera' a disposizione tutte le attrezzature didattiche e scientifiche necessarie, oltre che i mezzi finanziari per il funzionamento della scuola. La durata del corso di studi e' di due anni. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. in caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore sara' coadiuvato nelle discussioni in ordine al funzionamento della scuola da un consiglio della scuola, organismo collegiale di cui faranno parte di diritto cinque docenti della scuola di specializzazione in malattie infettive facenti parte dell'organico di malattie infettive. Possono essere ammessi alla scuola allievi di sana costituzione in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'iscrizione all'Universita'. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno di corso della scuola dovra' sostenere un esame di ammissione per un numero di posti determinato anno per anno dal rettore su proposta del direttore della scuola. Tale numero non potra' essere superiore a quindici. Non sono previste abbreviazioni di corso. Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1951, n. 1551. L'importo dei contributi speciali per biblioteche e per spese di laboratorio, di esercitazioni e riscaldamento e' fissato annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facolta'. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) clinica e patologia delle malattie infettive (biennale); 2) epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive batteriche, virali e parassitarie (biennale); 3) tecniche assistenziali e diagnostiche sul malato (elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, radiologia, medicina nucleare e varie) applicate alle malattie infettive (biennale); 4) igiene ambientale con particolare riguardo alla ecologia; 5) profilassi diretta delle malattie infettive; 6) vaccinazione e campagne di vaccinazione di massa; 7) chemioprofilassi nella lotta contro le malattie infettive tropicali e non tropicali. 2° Anno: 8) clinica e patologia delle malattie infettive (biennale); 9) epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive batteriche, virali e parassitarie (biennale); 10) tecniche assistenziali e diagnostiche sul malato (elettrocardiografia, elettroencefalografia, endoscopia, radiologia, medicina nucleare e varie) applicate alle malattie infettive (biennale); 11) diagnostica microbiologica, virologica e parassitologica; 12) educazione e legislazione sanitaria nazionale ed internazionale; 13) clinica delle malattie tropicali. Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di studi gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui non abbiano superato gli esami del primo anno, essi rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto agli obblighi previsti. L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1982

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 341

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