DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 1075
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 122;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Dopo l'art. 163 dello statuto e' aggiunto il seguente nuovo articolo: Art. 164. - Per quanto riguarda lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori associati e dei ricercatori si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e comunque le norme vigenti per il corrispondente personale delle universita' statali. Per quanto riguarda invece il trattamento di previdenza e di assistenza del predetto personale, sara' provveduto nei modi indicati negli articoli 115 e 116 del vigente statuto dell'Universita'.
Art. 2
Dopo la tabella A, relativa all'organico del ruolo dei professori straordinari e ordinari e' inserita la tabella A-bis relativa all'organico dei professori associati. TABELLA A-bis Ruolo dei professori associati Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Facolta' di magistero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Facolta' di farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . . . . . . 60 Dopo la tabella B relativa all'organico del ruolo degli assistenti e dei lettori e' inserita la tabella B-bis relativa all'organico dei ricercatori. TABELLA B-bis Ruolo dei ricercatori universitari Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Facolta' di magistero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Facolta' di farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . . . . . . 60
PERTINI BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 278
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.