DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1076
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 52, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti: semiologia dello spettacolo; letteratura provenzale; metrica e stilistica; filologia e critica dantesca; storia della programmatica italiana; stilistica e retorica; storia dell'arte lombarda; storia dell'architettura e dell'urbanistica; antichita' greche e romane; storia del teatro e della drammaturgia antica; didattica delle lingue classiche; storia della storiografia antica; assirologia; egittologia; preistoria del vicino e medio Oriente; filologia iranica; archeologia medievale; museologia e museografia; archeologia e storia dell'arte della tarda antichita'.
Art. 2
Nell'art. 53, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, l'insegnamento fondamentale di filologia romanza, o germanica o slava, cambia la denominazione in quello di "filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica)". Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari, sono soppressi i seguenti insegnamenti: storia della musica; letteratura greca; storia romana; storia greca; storia della filosofia; storia della filosofia moderna e contemporanea; storia comparata delle letterature europee. Inoltre gli insegnamenti di lingua e letteratura olandese e fiamminga, letterature moderne, lingua e letteratura scandinava, cambiano la denominazione rispettivamente in quella di "lingua e letteratura nederlandese", "letterature moderne comparate", "lingue e letterature scandinave".
Art. 3
Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: storia della patristica greca e latina; storia del pensiero politico medievale; storia della filosofia del Rinascimento; storia della filosofia moderna; storia della filosofia contemporanea; storia della filosofia dell'illuminismo; storia delle dottrine estetiche; storia della filosofia morale; storia della medicina greca; storia del pensiero politico antico; etnologia; teorie della personalita'; psicolinguistica; metodologia statistica generale e psicometria; sociologia dell'educazione; sociologia della conoscenza.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1982
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 343
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