DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1077

Type DPR
Publication 1981-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bologna convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 18, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: diritto bancario; diritto regionale; diritto dell'economia; diritto internazionale privato e processuale; diritto processuale comparato; diritto processuale amministrativo; diritto delle Comunita' europee; diritto sindacale italiano e comparato; diritto della previdenza sociale; diritto penale comparato; diritto parlamentare; teoria del diritto; diritto ecclesiastico comparato; sociologia criminale.

Art. 2

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: economia d'azienda; tecnologia ed economia delle fonti di energia; ragioneria generale ed applicata (corso progredito); tecnica industriale e commerciale (corso progredito); economia applicata; programmazione e pianificazione aziendale.

Art. 3

Nell'art. 106, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: fisica della terra solida; fisica del vulcanesimo; geotermia fisica; sismologia teorica; sismometria; tettonofisica.

Art. 4

Nell'art. 135, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: chimica analitica clinica; chimica tossicologica; farmacologia molecolare. Nell'art. 144, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: chimica analitica clinica; chimica tossicologica; farmacologia molecolare; radiochimica.

Art. 5

Gli articoli 656 e 662, relativi alla scuola per terapisti della riabilitazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 656. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione e' di tre anni: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche sulle materie propedeutiche, il terzo di frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento presso i centri di riabilitazione delle cliniche: ortopedica, neurologica, medica (sezione di terapia fisica) dell'Universita' di Bologna, e/o altri ospedali di Bologna e provincia, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 662. - Il terzo anno e' esclusivamente dedicato alla frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento della durata di dieci mesi, suddivisa negli istituti di clinica ortopedica, clinica neurologica, istituto di terapia fisica dell'ospedale S. Orsola e/o altri ospedali di Bologna e provincia, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1982

Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 344

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