DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1086
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: All'art. 655, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli iscritti e' di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque per l'intero corso di studi". Il primo comma dell'art. 657, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 261
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