DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 1092

Type DPR
Publication 1981-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 957 e 967, relativi alle scuole di perfezionamento in "fisica teorica e nucleare" e "strutturistica molecolare", sono sostituiti dai seguenti: Art. 957. - Le tasse, soprattasse e contributi annuali richiesti per la iscrizione ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in fisica, piu' un contributo speciale, la cui entita' verra' fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola previa approvazione del consiglio della facolta' di scienze. La tassa di diploma sara' pari alla somma fissata dalle norme di legge. Art. 967. - Le tasse, soprattasse e contributi annuali richiesti per l'iscrizione ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in chimica, piu' un contributo speciale, la cui entita' verra' fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della scuola previa approvazione del consiglio della facolta' di scienze. La tassa di diploma sara' pari alla somma fissata dalle norme di legge.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 253

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