DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1093
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Il testo dell'art. 133, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in "diritto del lavoro e previdenza sociale", e' sostituito dal seguente: "Alla scuola potranno iscriversi tutti i laureati il cui titolo di studio sia riconosciuto valido come diploma di laurea dall'attuale legislazione universitaria vigente".
Art. 2
Dopo l'art. 190, e con lo spostamento della numerazione del titolo e degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di "farmacologia applicata" e di "farmacia ospedaliera", annesse alla facolta' di farmacia. Titolo XIX FACOLTA' DI FARMACIA Scuola di specializzazione in farmacologia applicata Art. 191. - Alla facolta' di farmacia dell'Universita' di Bari e' annessa la scuola di specializzazione in farmacologia applicata. Art. 192. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia applicata al termine del corso di studi che ha durata biennale. Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico. Art. 193. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria. L'ammissione alla scuola e' condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari. Art. 194. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) biometria e statistica; 2) patologia generale; 3) endocrinologia; 4) farmacologia generale; 5) biofarmaceutica e farmacocinetica; 6) biochimica farmacologica; 7) tossicologia; 8) microbiologia e igiene. 2° Anno: a) indirizzo sperimentale: 1) radiochimica e radiobiologia; 2) progettazione degli esperimenti; 3) meccanismi di azione dei farmaci; 4) dosaggi biologici; 5) farmaci del sistema nervoso; 6) chemioterapici e antibiotici; 7) interazioni tra farmaci; 8) enzimologia. 2° Anno: b) indirizzo terapeutico: 1) biochimica clinica; 2) farmaci dell'apparato cardio-vascolare; 3) farmaci degli stati dismetabolici; 4) farmaci del sistema nervoso centrale; 5) farmaci dell'apparato digerente; 6) chemioterapici antimicrobici, antivirali e antitumorali; 7) interazioni tra farmaci; 8) scienza dell'alimentazione. Art. 195. - La scuola e' organizzata dalla facolta' di farmacia dell'Universita' di Bari presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti. Il consiglio direttivo della scuola e' formato dai titolari degli insegnamenti di farmacologia e farmacognosia, chimica farmaceutica e tossicologica e da altri tre docenti designati dal consiglio di facolta' di farmacia. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il direttore della scuola, nella persona di un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 196. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni ed esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Art. 197. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facolta' di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con un apposito manifesto. Art. 198. - Il numero massimo di iscritti alla scuola e' di venti per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola e' decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esame. La frequenza e' obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni. Art. 199. - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso eventuali lasciti e donazioni di enti e di privati. Tali fondi dovranno comunque essere iscritti nel bilancio dell'Universita'. Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera Art. 200. - E' istituita presso la facolta' di farmacia dell'Universita' di Bari la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche (farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche) la possibilita' di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attivita' nella farmacia ospedaliera. Art. 201. - La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera al termine del corso di studi che ha la durata biennale. Art. 202. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche. Art. 203. - Gli insegnamenti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) matematica e informatica; 2) patologia generale; 3) biofarmaceutica e farmacocinetica I; 4) tossicita', interazioni, effetti secondari dei farmaci; 5) radiochimica e radiobiologia; 6) microbiologia e igiene; 7) tecnologia delle preparazioni magistrali; 8) chimica farmaceutica generale. 2° Anno: 1) biofarmaceutica e farmacocinetica II; 2) immunochimica; 3) farmacia clinica; 4) documentazione e informazione sui farmaci; 5) officina galenica; 6) chimica degli alimenti; 7) economia, organizzazione e legislazione ospedaliera; 8) scienza dell'alimentazione. Gli insegnamenti comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Art. 204. - La scuola e' organizzata dalla facolta' di farmacia dell'Universita' di Bari. Potranno essere invitati a tenere lezioni, conferenze, seminari ed esercitazioni, docenti di altre facolta' o universita' esperti anche all'estero. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore viene eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facolta', per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico-farmaceutiche (due), farmaco-biologiche (due) e tecnologiche (uno). Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili. In caso di decadenza il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale. Art. 205. - Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 206. - Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facolta' di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto. Art. 207. - Il numero massimo degli iscritti alla scuola e' di quindici per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola. L'ammissione alla scuola e' decisa sulla base di un concorso per esame e per titoli. La frequenza e' obbligatoria sia per le lezioni che per le esercitazioni. Art. 208. - La scuola e' finanziata con le quote di iscrizione e attraverso eventuali contributi della Societa' italiana di farmacia ospedaliera e di contributi, lasciti e donazioni di altri enti e di privati. Tali fondi dovranno comunque essere iscritti nel bilancio dell'Universita'.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 255
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.