DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1099
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte In deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 189, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: lingua inglese.
Art. 2
Gli articoli 190, 191, 192, 197 e 201 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Art. 190. - Agli insegnamenti di analisi chimica tossicologica, botanica farmaceutica, chimica biologica, chimica bromatologica, chimica farmaceutica applicata, farmacologia e farmacognosia, fisiologia generale, igiene, laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci, metodi fisici in chimica organica, saggi e dosaggi farmacologici, tecnica e legislazione farmaceutica, sono annessi corsi di esercitazioni sperimentali. Art. 191. - L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame al termine di ogni anno e quello triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa ugualmente un esame al termine di ciascun anno di corso. L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame al termine di ogni anno di corso. Gli studenti non possono essere iscritti al terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica. Gli studenti non possono sostenere: a) l'esame del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica; b) gli esami del secondo e terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica e, rispettivamente, gli esami del primo corso e del secondo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica; c) l'esame di chimica organica se non hanno superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di fisica; d) gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di chimica organica; e) l'esame di fisiologia generale Il se non hanno superato gli esami di anatomia umana e di chimica biologica; f) l'esame di farmacologia e farmacognosia se non hanno superato l'esame di fisiologia generale; g) l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica se non hanno superato l'esame di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno). Art. 192. - Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente, durante il quadriennio, deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari da lui scelti, non rientrando in questo computo l'insegnamento di lingua inglese. Deve aver compiuto nel terzo o quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata il cui nominativo notifichera' all'inizio alla segreteria della facolta'. L'inizio ed il termine della pratica devono risultare da attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale lo studente l'ha esercitata. Tali dichiarazioni devono essere redatte in carta bollata e debitamente legalizzate. (Omissis). Art. 197. - L'istituto di farmacologia sperimentale raggruppa le cattedre di: farmacologia e farmacognosia (base), farmacologia e farmacognosia (raddoppio) e gli insegnamenti di saggi e dosaggi farmacologici, tossicologia, farmacognosia, patologia generale, chemioterapia, farmacologia applicata. (Omissis). Art. 201. - La direzione di ogni istituto e' affidata ad un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti ai singoli istituti, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 280
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