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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1118

Current text a fecha 1982-04-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso;

Art. 1

Nel secondo comma dell'art. 275, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di audiometria (scuola diretta ai fini speciali), la frase: "La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola stessa, e da altri docenti", e' soppressa e sostituita dalla seguente: "La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti".

Art. 2

Nel primo comma dell'art. 287, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di logopedia (scuola diretta ai fini speciali), la frase: "La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa e da altri docenti", e' soppressa e sostituita dalla seguente: "La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1982

Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 290