DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1132
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' libera dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' libera dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Dopo l'art. 96 e' inserito il seguente nuovo art. 96-bis, concernente la istituzione dei posti di ricercatore, nonche' norme relative allo stato giuridico ed economico dei medesimi. Art. 96-bis. - I posti di ricercatore universitario sono determinati dalla tabella D annessa al presente statuto. Per quanto riguarda i compiti dei ricercatori universitari ed il loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in vigore nelle Universita' statali. Nella prima applicazione i posti di ricercatore universitario verranno conferiti previo giudizio di idoneita' secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 2
La tabella A annessa allo statuto, concernente l'organico dei professori di ruolo e' soppressa e sostituita con la seguente nuova tabella: TABELLA A PROFESSORI DI RUOLO Facolta' di magistero: a) professori straordinari e ordinari . . . . . . . . . . . . . n. 12 b) professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: a) professori straordinari e ordinari . . . . . . . . . . . . n. 30+1 b) professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 52 Facolta' di ingegneria: a) professori straordinari e ordinari . . . . . . . . . . . . . n. 34 b) professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 80
Art. 3
Dopo la tabella C, concernente il ruolo organico del personale amministrativo di biblioteca, tecnico ed ausiliario e' aggiunta la seguente nuova tabella D relativa al ruolo dei ricercatori universitari: TABELLA D RICERCATORI UNIVERSITARI Facolta' di magistero: ricercatori universitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 37 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: ricercatori universitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40 Facolta' di ingegneria: ricercatori universitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 54
PERTINI BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1982
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 227
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