DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1140
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Il testo dell'art. 352, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in fisica, e' sostituito dal seguente: Art. 352. - Alla scuola di perfezionamento in fisica sono ammessi i laureati in fisica, astronomia, matematica, chimica, chimica industriale, fisica e matematica, nonche' coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conferito dalla facolta' di ingegneria, che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal consiglio direttivo. Il testo dell'art. 355, relativo agli insegnamenti previsti per la predetta scuola, e' integrato nel modo seguente: 38) dosimetria e tecniche di misura della dose; 39) radioattivita' e tecniche di misura; 40) fisica sanitaria e radioprotezione; 41) legislazione di radioprotezione; 42) radiochimica; 43) effetti biologici delle radiazioni; 44) programmazione ed elaborazione dei dati; 45) acceleratori di particelle; 46) strumentazione per la radioprotezione; 47) problemi di sicurezza negli impianti nucleari. Dopo l'art. 355, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo: Art. 356. - La scuola organizza inoltre un corso in radioprotezione e tecniche radioisotopiche, della durata di un anno, per il quale rilascia un certificato di frequenza e profitto a tutti coloro che abbiano superato gli esami nelle materie stabilite anno per anno dal consiglio direttivo della scuola. A tale corso potranno iscriversi anche i laureati in farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, nonche' coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea conferiti dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali non indicati nell'art. 352 e quelli conferiti dalla facolta' di agraria. Il consiglio della scuola provvede, inoltre, a proporre al rettore il nominativo per la designazione del direttore del corso.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 163
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