DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1146
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nel capo IV, concernente norme relative al personale insegnante, gli articoli 108, 111 e 112 sono abrogati e sostituiti come segue: Art. 108. - Gli insegnamenti sono impartiti dai professori secondo quanto prescritto dalla normativa universitaria statale con particolare riferimento a quella in materia di riordino della docenza universitaria basata sulle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Art. 111. - All'insegnamento di tutte le discipline ufficiali si provvede, di regola, con i professori di ruolo ordinari e associati in conformita' di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa universitaria statale. In ciascuna facolta', comunque, non possono essere attivati insegnamenti in numero superiore a quello consentito dalle tabelle A e A-bis annesse al presente statuto. All'insegnamento nei corsi integrativi di quelli ufficiali si provvede con i professori a contratto. In ciascuna facolta' i corsi integrativi, tenuto conto in ogni caso degli stanziamenti a bilancio, non possono superare il 20% di quelli ufficiali attivati nella facolta' medesima. Art. 112. - I docenti delle diverse categorie devono ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa universitaria statale vigente, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.
Art. 2
Nel capo V, concernente norme relative agli assistenti, l'art. 115 e' abrogato e sostituito come segue: Art. 115. - I posti di assistenti e di lettori del ruolo ad esaurimento sono determinati dalla tabella B annessa al presente statuto. Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Universita' "G. D'Annunzio" le norme sullo statuto giuridico e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle universita' statali. Al trattamento di quiescenza si provvede in conformita' dell'art. 110. L'art. 116 e' abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 3
Dopo il capo V e relativi articoli e' inserito il seguente capo V-bis concernente i ricercatori e lettori a contratto: Capo V-bis RICERCATORI E LETTORI A CONTRATTO Art. 116. - I posti di ricercatore sono determinati dalla tabella B-bis annessa al presente statuto. Ai ricercatori, per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei ricercatori delle universita' statali. Al trattamento di quiescenza si provvede in conformita' dell'art. 110 del presente statuto. Possono essere stipulati appositi contratti per l'assunzione di lettori in conformita' alla vigente normativa universitaria statale.
Art. 4
Nel capo VIII, concernente norme di carattere amministrativo, l'art. 137 e' abrogato e sostituito come segue: Art. 137. - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti superiori statali in quanto applicabili, ivi inclusa la disciplina che si basa sul decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nel predetto richiamo si intende in particolare compreso anche tutto cio' che e' contemplato in materia di integrazioni elettive e di diritto degli organi accademici tanto dal decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni, quanto dalla disciplina che si basa sul decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 5
Dopo la tabella A, concernente posti di ruolo dei professori, e' inserita la seguente tabella A-bis concernente posti di ruolo dei professori associati: TABELLA A-bis Posti di ruolo dei professori associati Facolta' di lettere e filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . n. 45 Facolta' di economia e commercio. . . . . . . . . . . . . . . . n. 34 Facolta' di lingue e letterature straniere. . . . . . . . . . . n. 29 Facolta' di giurisprudenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 30 Facolta' di scienze politiche . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 42 Facolta' di medicina e chirurgia. . . . . . . . . . . . . . . . n. 51 Facolta' di architettura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 56 Dopo la tabella B, concernente posti di ruolo degli assistenti, e' inserita la seguente tabella B-bis, concernente posti di ricercatore: TABELLA B-bis Posti di ricercatore Facolta' di lettere e filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34 Facolta' di economia e commercio. . . . . . . . . . . . . . . . n. 43 Facolta' di lingue e letterature straniere. . . . . . . . . . . n. 31 Facolta' di giurisprudenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 41 Facolta' di scienze politiche . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 29 Facolta' di medicina e chirurgia. . . . . . . . . . . . . . . . n. 68 Facolta' di architettura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 63
PERTINI BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1982
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 320
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