DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1150
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
L'art. 7, concernente il ruolo organico dei professori, e' abrogato e sostituito come segue: Art. 7. - Il ruolo dei professori universitari dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" comprende le seguenti fasce: a) professori ordinari e straordinari; b) professori associati. Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da ventinove posti. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da ventidue posti. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' governative provvisti della medesima anzianita' di servizio. In caso di trasferimento alla Universita' "Bocconi" di professori di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' governative. Ai professori di ruolo della prima fascia e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza che le norme legislative vigenti stabiliscono per i professori di ruolo delle Universita' governative. Ai professori di ruolo della seconda fascia, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, sono applicate le vigenti e future disposizioni di legge in materia riguardanti il corrispondente personale docente delle Universita' statali. Dopo l'art. 10, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti due nuovi articoli concernenti norme per i ricercatori. Art. 11. - Il ruolo organico dei ricercatori universitari e' costituito da trentacinque posti. Ai ricercatori dell'Universita' "Bocconi" spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle Universita' governative. Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, si applicano ai ricercatori le stesse disposizioni di legge in materia previste dal vigente statuto per gli assistenti di ruolo. Art. 12. - Per le modalita' inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per lo inquadramento nel ruolo entro i limiti dei posti in organico di cui al precedente articolo, la disciplina generale, i diritti, le funzioni ed i doveri si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura dell'Universita' non statale, le disposizioni di legge vigenti riguardanti i ricercatori universitari.
PERTINI BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1982
Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 67
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