DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1158

Type DPR
Publication 1981-09-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'istituto universitario di magistero "Maria SS.

Assunta" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Titolo I

Costituzione dell'Istituto

All'art. 4 viene aggiunto il seguente nuovo comma:

A seguito del disposto del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il magistero "Maria SS. Assunta" adegua i propri organici al citato decreto del Presidente della Repubblica attuando accanto al ruolo dei professori ordinari, il ruolo dei professori associati e quello dei ricercatori, secondo le tabelle annesse.

Art. 9 , lettera c), l'espressione "mediante incarichi" viene cosi' modificata: "... mediante affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382), o contratti di diritto privato";

Art. 13 , viene cosi' modificato:

Il consiglio direttivo si compone dei membri previsti dalle disposizioni di legge.

Art. 14 , lettera a), l'espressione "mediante incarico" viene cosi' modificata: "... mediante affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382), o contratti di diritto privato"; alla lettera b), dopo l'espressione "professori di ruolo" si aggiunge "... in merito al conferimento degli affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382), o contratti di diritto privato".

Titolo III

Ordinamento degli studi

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti seguenti:

ermeneutica filosofica;

filologia slava;

filosofia dell'educazione;

filosofia della scienza;

filosofia della storia;

letteratura ispano-americana;

lingua e letteratura greca;

lingua e letteratura polacca;

linguistica generale;

storia del cristianesimo;

storia della musica;

storia delle dottrine politiche;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia greca.

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

ermeneutica filosofica;

filosofia dell'educazione;

filosofia del linguaggio;

filosofia della religione;

filosofia della scienza;

filosofia della storia;

pedagogia comparata;

pedagogia sociale;

pedagogia speciale;

pedagogia sperimentale;

psicologia scolastica;

psicopedagogia;

storia del cristianesimo;

storia delle dottrine politiche;

storia della filosofia antica;

storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

ermeneutica filosofica;

filologia slava;

filosofia della storia;

filosofia del linguaggio;

letteratura ispano-americana;

lingua e letteratura araba;

lingua e letteratura polacca;

lingua e letteratura portoghese;

linguistica applicata;

linguistica generale;

storia del cristianesimo;

storia delle dottrine politiche;

storia del teatro e dello spettacolo.

Art. 24 - viene cosi modificato: L'insegnamento e' impartito da professori di ruolo e da professori a contratto.

Art. 25 - viene cosi' modificato: Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori saranno osservate, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle Universita' dello Stato. La nomina viene fatta dal consiglio di amministrazione.

Art. 27 - viene cosi modificato: " Il conferimento delle supplenze a norma dell'art. 9, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980;382) e la stipula di contratti di diritto privato sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382) "·

Art. 28 - dopo l'espressione " ai professori di ruolo " e' aggiunta l'espressione " e ai ricercatori " e dopo l'espressione " per i professori di ruolo " e' aggiunta l'espressione " e per i ricercatori " a norma dell'art. 9, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382).

Art. 29 - dopo l'espressione " ai professori di ruolo " e' aggiunta l'espressione " e ai ricercatori "·

Art. 30 - viene soppresso.

Art. 32 - viene cosi' modificato: I posti di lettore di lingua madre sono determinati in base all'[art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art28).

Art. 33 - viene cosi' modificato: Per l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico dei lettori saranno osservate, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia per i lettori delle Universita' dello Stato.

II testo dell'art. 48 - titolo VIII, e' trasferito al titolo IV e prende il numero di art. 44.

L'art. 44 e' sostituito con i due nuovi seguenti articoli che prendono la numerazione di articoli 45 e 46.

Art. 45. - L'ufficio di segreteria e' costituito da una segretaria capo, da una o piu' impiegate, secondo le esigenze dell'ufficio.

Art. 46. - L'ufficio di economato e cassa e' costituito da una economa capo, da una o piu' impiegate, secondo le esigenze dell'ufficio.

L'art: 50 prende la numerazione di art. 47 e viene cosi' modificato:

Art. 47. - L'istituto ha una propria biblioteca. Al servizio della biblioteca universitaria provvedono un direttore di biblioteca, una o piu' impiegate e il personale d'ordine necessario.

Il funzionamento di essa sara' disciplinato dal consiglio direttivo con apposito regolamento interno.

L'art. 45 prende la numerazione di art. 48 e viene cosi' modificato:

Art. 48. - Le retribuzioni e le previdenze del personale non docente sono fissate dal consiglio di amministrazione in misura non superiore e comunque secondo quanto previsto per le corrispondenti categorie di personale statale.

L'art. 46 assume il numero di art. 49.

L'art. 47 del titolo VII e' trasferito al titolo VIII ed assume il numero di art. 50.

L'art. 49 del titolo VIII viene soppresso.

Tabella n. 1 (Art. 4):

Posti di ruolo di professori:

professori ordinari n. 8;

professori associati n. 12.

Tabella n. 2 (Art. 4):

Posti di ruolo dei ricercatori:

ricercatori n. 10.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1982 Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 318

Titolo I COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 1

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