DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. 1160
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
All'art. 59, dopo la laurea in pedagogia, e' aggiunta la laurea in "lingue e letterature straniere".
Art. 2
Dopo l'art. 62, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, e' aggiunto il nuovo seguente articolo: Art. 62. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni. Insegnamenti fondamentali: 1) lingua e letteratura italiana (biennale); 2) lingua e letteratura latina (biennale); 3) lingua e letteratura francese; 4) lingua e letteratura tedesca; 5) lingua e letteratura inglese; 6) lingua e letteratura spagnola; 7) lingua e letteratura russa; 8) filologia romanza; 9) filologia germanica; 10) storia romana; 11) storia medioevale; 12) storia moderna; 13) geografia. Insegnamenti complementari: 1) storia della filosofia; 2) filosofia; 3) pedagogia; 4) storia dell'arte medioevale e moderna. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Lo studente e' tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in cinque lingue e letterature straniere fondamentali, nelle altre materie fondamentali ed almeno in tre da lui scelte tra le complementari.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1982
Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 173
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