DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1164
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
L'art. 35 dello statuto dell'Universita' di Bari, relativo agli istituti della facolta' di lettere e filosofia, e' sostituito dal seguente: Gli istituti della facolta' di lettere e filosofia sono: 1) istituto di filologia classica; 2) istituto di storia dell'arte medioevale e moderna; 3) istituto di storia medioevale e moderna; 4) istituto di filosofia; 5) istituto di glottologia; 6) istituto di filologia moderna; 7) istituto di psicologia; 8) istituto di storia antica (greca e romana); 9) istituto di paleografia; 10) istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana; 11) istituto di filologia e lingue romanze; 12) istituto di civilta' preclassiche (con annesso museo paletnologico); 13) istituto di storia delle tradizioni popolari; 14) seminario di storia della scienza; 15) istituto di lingue e letterature straniere. Ciascun istituto ha locali, attrezzature e biblioteca propri.
Art. 2
L'art. 36 dello statuto dell'Universita' di Bari, relativo al seminario di storia della scienza presso la facolta' di lettere e filosofia, e' sostituito dal seguente: Seminario di storia della scienza E' istituito un seminario di storia della scienza che si propone di raggiungere le seguenti finalita': 1) favorire il progresso degli studi di storia della scienza; 2) organizzare attivita' formative e di ricerca riservata ai giovani laureati provenienti sia da facolta' letterarie-umanistiche che da facolta' tecnico-scientifiche; 3) ampliare e completare la formazione degli studenti e dei ricercatori, ed organizzare l'aggiornamento su temi e problemi di storia della scienza, in connessione con la storia civile, politica, economica, sociale, filosofica, letteraria; 4) istituire rapporti di collaborazione tra le facolta' umanistiche e quelle scientifiche, nonche' con le istituzioni e con gli enti di ricerca e programmazione operanti nel territorio. A tale scopo il seminario promuove corsi di lezioni, convegni, conferenze, riunioni, esercitazioni ed ogni altra attivita' utile al raggiungimento delle proprie finalita', con la partecipazione di docenti, studiosi e ricercatori italiani e stranieri. Il seminario puo' ricevere contributi dal Ministero della pubblica istruzione e dagli altri organi dello Stato, dal C.N.R. e da altri enti pubblici e privati da accreditare sul bilancio dell'Universita' di Bari. Il seminario e' diretto da un consiglio formato: dal professore di storia della scienza della facolta' di lettere e filosofia, direttore; da un altro professore designato dal consiglio della facolta' di lettere e filosofia; da due professori designati rispettivamente dai consigli della facolta' di scienze e medicina. Il consiglio direttivo potra' cooptare docenti e studiosi in numero illimitato. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed elegge nel suo ambito un vice direttore ed un segretario. Il consiglio puo' nominare un presidente onorario del seminario. Il seminario sara' dotato di locali, attrezzature, biblioteche, museo-laboratorio propri e curera' proprie pubblicazioni e stampa.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1982
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 209
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.