LEGGE 18 gennaio 1982, n. 7
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271, è sostituito dai seguenti: "Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata. È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'ufficio tecnico erariale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 gennaio 1982 PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.