LEGGE 26 gennaio 1982, n. 11
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.
Art. 2
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 246, 29 luglio 1981, n. 401, e 26 settembre 1981, n. 539. L'indennita' integrativa speciale non corrisposta al personale docente non di ruolo a seguito dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, e' reintegrata fino alla data di inizio dell'anno scolastico 1981-1982. Al rimborso delle somme che siano state corrisposte in applicazione dei suddetti decreti si provvede su domanda degli interessati con l'agevolazione dell'uso della carta semplice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano con propri provvedimenti le riduzioni previste dai commi precedenti tenuto conto della misura determinata con riferimento al restante territorio nazionale.
PERTINI SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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