LEGGE 28 gennaio 1982, n. 20
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: A) firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980: accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con atto finale e dichiarazioni; accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fra gli Stati membri di tale Comunita' e lo Zimbabwe; B) firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1980: accordo che modifica l'accordo interno firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 4, 7 e 2 degli atti stessi.
Art. 3
Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 13 miliardi. All'onere relativo agli anni finanziari 1981-82, valutato rispettivamente in lire 500 milioni e in lire 1 miliardo, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4499 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi; per gli anni 1983 e successivi, la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma, sara' determinata con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accordo-art. 1
Accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda Convenzione ACP-CEE, firmato a Lome' il 31 ottobre 1979 SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, qui di seguito denominata "la Comunita'", firmato a Roma 25 marzo 1957, i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati membri", e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da una parte, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE, dall'altra, VISTO il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, qui di seguito denominato "trattato", VISTA la seconda convenzione ACP-CEE tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunita' economica europea, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, qui di seguito denominata "convenzione", in particolare l'articolo 186, CONSIDERANDO che lo Zimbabwe ha chiesto di aderire alla convenzione; CONSIDERANDO che il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ha approvato tale domanda, HANNO DECISO di concludere un accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla convenzione ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Charles-Ferdinand NOTHOMB, Ministro degli Affari esteri SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Kjeld OLESEN, Ministro degli Affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Klaus von DOHNANYI, Ministro di Stato degli Affari esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Jean FRANCOIS-PONCET, Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE dell'IRLANDA Brian LENIHAN, Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari esteri SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO Jean DONDELINGER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI Ch. A. van der KLAAUW, Ministro degli Affari esteri SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Lord CARRINGTON, Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Gaston THORN, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee, Vicepresidente e Ministro degli Affari esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo ; Claude CHEYSSON, Membro della Commissione delle Comunita' europee IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE The Hon. David Colville SMITH, MP, Ministro del Commercio e dell'Industria I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma: HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 1. Con il presente accordo lo Zimbabwe aderisce alla convenzione. 2. Salvo deroga prevista dal presente accordo, la convenzione nonche' le decisioni e le altre disposizioni di attuazione adottate dalle istituzioni della convenzione sono applicabili allo Zimbabwe.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Le scadenze previste dalla convenzione e calcolate a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima si applicano allo Zimbabwe calcolandole a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 1. Per quanto riguarda la Comunita', il presente accordo e' validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunita' europee, adottata conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti. Esso e' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione del presente accordo sono depositati, per quanto riguarda lo Zimbabwe, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunita'.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale e' stato effettuato il deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e dello Zimbabwe nonche' dell'atto di notifica della conclusione dell'accordo da parte della Comunita'.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, a depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne trasmettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. FATTO a Lussemburgo, addi' quattro novembre millenovecentottanta. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Atto finale
Atto finale I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente d'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe, dall'altra, riuniti a Lussemburgo, il quattro novembre millenovecentottanta per la firma dell'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunita' economica europea, firmata a Lome' il 31 ottobre 1979, hanno adottato il seguente testo accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE. Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ha dichiarato che la Repubblica dello Zimbabwe si associa alle dichiarazioni sottoelencate, che costituiscono gli allegati I - XXIV dell'atto finale della seconda convenzione ACP-CEE. 1. Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT (allegato I) 2. Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (allegato II) - 3. Dichiarazione comune sugli articoli 9 e II della convenzione (allegato III) 1. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (allegato IV) 5. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (allegato V) 6. Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione (allegato VI) 7. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (allegato VII) 8. Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari (allegato VIII) 9. Dichiarazione comune sull'articolo 611 della convenzione (allegato IX) 10. Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale (allegato X) 11. Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione (allegato XI) 12. Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione (allegato XII) 13. Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione (allegato XIII) 14. Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n. 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonche' della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo (allegato XIV) 15. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (allegato XV) 16. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (allegato XVI) 17. Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione (allegato XVII) 18. Dichiarazione comune sulla pesca marittima (allegato XVIII) 19. Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi (allegato XIX) 20. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 (allegato XX) 21. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (allegato XXI) 22. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 5 (allegato XXII) 23. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n. 5 (allegato XXIII) 24. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n. 5 (allegato XXIV). Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ha preso atto delle dichiarazioni sottoelencate, che costituiscono gli allegati XXV - XL dell'atto finale della seconda convenzione ACP-CEE: 1. Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi (allegato XXV) 2. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (allegato XXVI) 3. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 3 della convenzione (allegato XXVII) 4. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 9, paragrafo 8 lettera a) della convenzione (allegato XXVIII) 5. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione (allegato XXIX) 6. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 21 della convenzione (allegato XXX) 7. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione (allegato XXXI) 8. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione (allegato XXXII) 9. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 156 della convenzione (allegato XXXIII) 10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (allegato XXXIV) 11. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (allegato XXXV) 12. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n. 1 (allegato XXXVI) 13. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n. 1 sull'estensione delle acque territoriali (allegato XXXVII) 14. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n. 2 (allegato XXXVIII) 15. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n. 2 sulle spese di funzionamento delle istituzioni (allegato XXXIX) 16. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n. 3 (allegato XL). Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ha dichiarato che la Repubblica dello Zimbabwe si associa alle dichiarazioni sottoelencate, che costituiscono gli allegati XLI - XLIV dell'atto finale della seconda convenzione ACP-CEE 1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione (allegato XLI) 2. Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari (allegato XLII) 3. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione (allegato XLIII) 1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (allegato XLIV). I plenipotenziari delle parti contraenti hanno altresi' adottato le dichiarazioni sottoelencate, allegata al presente atto finale 1. Dichiarazione sul regime commerciale 2. Dichiarazione sulle carni bovine 3. Dichiarazione sullo zucchero. Il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ha preso atto della dichiarazione sottoelencata, allegata al presente atto finale: 4. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 155, paragrafo 3, lettera b), della convenzione. I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe hanno inoltre adottato il testo dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. FATTO a Lussemburgo, addi' quattro novembre millenovecentottanta. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato 1
Allegato 1 Dichiarazione sul regime commerciale Considerando l'articolo 9 della seconda convenzione ACP-CEE nonche' la dichiarazione di cui all'allegato XXVIII di detta convenzione, la Comunita' riconosce e il Governo dello Zimbabwe dichiara che: - qualora venga contemplata una modifica della tariffa doganale dello Zimbabwe e dei suoi accordi preferenziali con un paese terzo sviluppato, il Governo dello Zimbabwe entrera' in consultazione immediata con la Comunita' in merito a dette intenzioni; - ogniqualvolta si possa considerare che il trattamento preferenziale concesso ad un altro paese sviluppato da' luogo ad un trattamento meno favorevole delle esportazioni comunitarie, il Governo dello Zimbabwe e la Comunita' entreranno in immediata consultazione, a richiesta di una qualsiasi delle parti.
Accordo-Allegato 2
Allegato 2 Dichiarazione, sulle carni bovine Lo Zimbabwe ha preso atto del regime speciale che e' stato introdotto a favore di alcuni Stati ACP, tradizionali esportatori di carni bovine nella Comunita', mediante lo scambio di lettere sulle carni bovine ACP in data 31 ottobre 1979. La Comunita', nel quadro degli impegni assunti in merito, e' disposta ad applicare lo stesso regime allo Zimbabwe, dalla data della adesione di quest'ultimo alla seconda convenzione ACP-CEE e per il rimanente periodo di detta convenzione. Nei primi due anni, la Comunita' concedera' allo Zimbabwe un quantitativo annuo di 8.100 tonnellate di carni bovine disossate. Per il rimanente periodo, lo Zimbabwe continuera' a beneficiare nello stesso modo di un quantitativo annuo di 8.100 tonnellate, conformemente all'applicazione normale del regime di cui sopra. Sottoscrivendo la presente dichiarazione, lo Zimbabwe dichiara che le risorse provenienti dalla tassa sulle sue esportazioni di carni bovine, equivalente alle riduzioni del prelievo, saranno utilizzate per far fronte alle priorita' nazionali nel settore dell'allevamento per quanto riguarda la produzione dei piccoli allevatori, segnatamente mediante - il miglioramento e lo sviluppo dei servizi veterinari presso i piccoli allevatori; - il miglioramento e lo sviluppo dei macelli che forniscono rilevanti servizi ai piccoli allevatori: - il miglioramento dei servizi di divulgazione, di formazione e di sviluppo a favore dei piccoli allevatori.
Accordo-Allegato 3
Allegato 3 Dichiarazione sullo zucchero 1. Constatando che lo Zimbabwe era parte del Commonwealth Sugar Agreement, la Comunita' ha convenuto con detto paese che lo Zimbabwe debba fruire dell'assegnazione di un quantitativo di 25.000 tonnellate di zucchero equivalente bianco all'anno e di conseguenza divenire membro del protocollo relativo allo zucchero ACP. Le parti hanno inoltre convenuto che immediatamente dopo la data dell'adesione dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE e al piu' tardi entro sei mesi da tale data, lo Zimbabwe e la Commissione s'incontreranno allo scopo di stabilire di comune accordo il programma relativo ai quantitativi da consegnare per raggiungere il quantitativo specificato nel capoverso precedente. 2. Il Governo dello Zimbabwe, nell'accettare il testo del paragrafo 1, conta sul fatto che le prime consegne del quantitativo annuo di 25.000 tonnellate di zucchero avranno luogo nel corso del periodo di consegna 1982/1983. 3. La Comunita', dal canto suo, conferma che prendera' i provvedimenti necessari per far si' che l'obiettivo delle 25.000 tonnellate venga conseguito non appena possibile e garantisce che, fin dal periodo di consegna 1982/1983, le condizioni di prezzo previste nel protocollo relativo allo zucchero ACP saranno applicate ad un quantitativo annuo di 25.000 tonnellate di zucchero originario dello Zimbabwe.
Accordo-Allegato 4
Allegato 4 Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 155, paragrafo 3, lettera b) della convenzione Dato che lo Zimbabwe e' un paese senza sbocco sul mare, la Comunita' proporra' al Consiglio dei Ministri ACP-CEE che lo Zimbabwe sia incluso, dal momento dell'adesione, nell'elenco di cui all'articolo 155, paragrafo 3, lettera b) della seconda convenzione ACP-CEE.
Accordo-art. 1
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