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LEGGE 26 gennaio 1982, n. 21

Current text a fecha 1982-02-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare con il governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego di un contingente di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. La composizione e l'entità massima di detto contingente sono fissate nella tabella annessa alla presente legge. I periodi di comando di reparto e di servizio prestati nel contingente dai sottufficiali sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio previsti ai fini dell'avanzamento.