LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Qualifica professionale
Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni: avocat-advocaat (Belgio); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania); avocat (Francia); barrister-solicitor (Irlanda); avocat-avouè (Lussemburgo); advocaat (Paesi Bassi); advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).
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