LEGGE 10 febbraio 1982, n. 34

Type Legge
Publication 1982-02-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita. L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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