LEGGE 4 febbraio 1982, n. 36
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede in materia di sicurezza sociale fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro, firmato a Roma il 29 luglio 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 dello stesso.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accordo-art. 1
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO ACCORDO DI SEDE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO Animati dal desiderio di precisare la situazione nei confronti della legislazione italiana in materia di sicurezza sociale del personale del Centro di perfezionamento professionale e tecnico, con sede in Torino, istituito con accordo fra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro del 24 ottobre 1964, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1. I membri del personale del Centro di perfezionamento professionale e tecnico dell'Organizzazione internazionale del lavoro con sede in Torino (di seguito indicato come "Centro") sono sottoposti in materia di sicurezza sociale ai regimi speciali loro applicabili ai sensi dello statuto del personale del Centro e sono conseguentemente esonerati dall'applicazione della legislazione di sicurezza sociale italiana.
Accordo-art. 2
Articolo 2. Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti 1. I membri del personale del Centro sono assicurati per quanto attiene i rischi di invalidita', vecchiaia e morte presso la Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite. 2. I contributi versati nell'assicurazione italiana per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano gia' dato luogo alla concessione di una prestazione sono rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale rimborso sara' effettuato al Centro per conto degli interessati, secondo modalita' che saranno stabilite direttamente fra l'INPS ed il direttore del Centro. 3. In deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, i membri del personale del Centro che alla data di entrata in vigore del presente accordo siano iscritti nell'assicurazione italiana per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti possano continuare, a domanda, ad essere iscritti presso tale assicurazione. 4. Il personale assunto presso il Centro successivamente all'entrata in vigore del presente accordo ha la facolta' di optare fra l'applicazione della legislazione italiana per quanto attiene l'assicurazione per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti e quella stabilita nella stessa materia dalla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite. 5. La facolta' di opzione prevista ai precedenti paragrafi 3 e 4 deve essere esercitata entro 3 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il personale gia' occupato presso il Centro, e dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso il Centro per coloro che saranno assunti successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 3
Articolo 3. Assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi 1. I membri del personale del Centro sono assicurati, per quanto attiene i rischi di malattia, tubercolosi e per l'evento maternita', presso la Cassa di assicurazione per la tutela della salute del personale dell'Ufficio internazionale del lavoro e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, con sede in Ginevra, e beneficiano delle norme previste nello statuto del personale del Centro. 2. In deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, i membri del personale del Centro possono optare, per quanto attiene l'assistenza sanitaria, fra la iscrizione alla Cassa suddetta e l'assicurazione obbligatoria vigente in Italia per i lavoratori subordinati del settore commercio. L'opzione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha validita' per l'intero anno solare successivo. 3. La facolta' di opzione prevista al precedente paragrafo 2 deve essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne il personale gia' in servizio presso il Centro e all'atto dell'assunzione per quanto concerne coloro che saranno assunti successivamente alla predetta data.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Prestazioni familiari I membri del personale del Centro beneficiano in materia di prestazioni familiari del regime interno istituito presso il Centro.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Infortuni sul lavoro e malattie professionali 1. I membri del personale del Centro beneficiano in materia di protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del regime interno istituito dal Centro stesso. 2. Beneficiano altresi' di tale regime gli stagiaires ed i borsisti del Centro per i quali, ai sensi dell'art. 4 punto 5) del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sarebbe ricorrente l'obbligo assicurativo presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Accordo-art. 6
Articolo 6. Le divergenze relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente accordo saranno regolate direttamente fra le competenti autorita' italiane ed il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.
Accordo-art. 7
Articolo 7. 1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le parti si saranno comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo necessarie. 2. Il presente accordo e' concluso per la durata di un anno. Esso sara' rinnovato tacitamente di anno in anno salvo denuncia da notificare tre mesi prima della scadenza del termine. FATTO a Roma il 29 luglio 1980, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per l'Organizzazione della Repubblica italiana internazionale del lavoro Franco FOSCHI Francis BLANCHARD Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.