DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1982, n. 78

Type DPR
Publication 1982-01-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 16 dicembre 1981;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del commercio con l'estero; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum d'intesa italo-spagnolo di cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, firmato il 16 giugno 1980 a Madrid.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - LAGORIO - MARCORA - CAPRIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1982

Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 19

Memorandum- art. 1

MEMORANDUM DI INTESA ITALO-SPAGNOLO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI MATERIALI PER LA DIFESA Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'onorevole Lelio Lagorio, Ministro della difesa, ed il Governo di Spagna, rappresentato da Sua Eccellenza Agustin Rodriguez Sahagun, Ministro della difesa, intendendo potenziare le capacita' di difesa dei rispettivi Paesi mediante una piu' efficace collaborazione nei settori dello sviluppo, della produzione e dell'approvvigionamento di materiali della difesa e del relativo supporto logistico, essendosi detti rappresentanti scambiati i rispettivi pieni poteri ed avendoli trovati in buona e debita forma, hanno deciso di concludere il seguente accordo: Articolo 1. I due Governi, per la realizzazione di quanto sopra esposto, convengono di: a) Ricercare le possibilita' di addivenire a programmi congiunti di sviluppo e produzione nei settori industriali e tecnologici riguardanti i materiali per la difesa; b) Utilizzare le risorse scientifiche, tecniche ed industriali di ciascuno dei due Paesi, allo scopo di sviluppare e produrre materiali diretti a soddisfare le esigenze delle rispettive Forze armate, nonche', eventualmente, quelle di Paesi terzi, da stabilirsi di volta in volta, mediante singoli accordi tra le Parti; c) Fornirsi assistenza reciproca agevolando e promuovendo lo scambio di informazioni tecniche ed ogni altra forma di collaborazione industriale nel campo della difesa; d) Approvvigionarsi reciprocamente di materiali per la difesa, anche mediante intese dirette con le ditte dei due Paesi fermo restando che ciascun acquisto deve rientrare nell'ambito del presente accordo; e) Incoraggiare e favorire le intese tra ditte dei due Paesi, atte a promuovere lo sviluppo e la produzione congiunta, nonche' l'approvvigionamento diretto tra le stesse.

Memorandum- art. 2

Articolo 2. Il programma di collaborazione esposto nel presente accordo comprendera', di massima, le seguenti attivita': a) Determinazione delle esigenze e degli interessi di ciascun Governo verso progetti generali e specifici intrapresi o realizzati dall'altro Governo; b) Sviluppo e produzione di materiali per la difesa che i due Governi concordino di intraprendere congiuntamente, nonche' partecipazione a detti progetti di Paesi terzi prestabiliti di comune accordo; c) Acquisto da parte di ciascun contraente del materiale sviluppato o prodotto dall'altro, come conseguenza di progetti congiunti o di coproduzioni nelle quantita' stabilite dalla parte acquirente; d) Eventuale vendita di materiale realizzato congiuntamente a Paesi terzi prestabiliti di comune accordo.

Memorandum- art. 3

Articolo 3. Per la realizzazione delle clausole del presente accordo i due Governi costituiranno un Comitato misto comprendente non oltre sette membri per ognuno dei Paesi, sotto la presidenza congiunta dei Capi della parte italiana e della parte spagnola del predetto Comitato misto.

Memorandum- art. 4

Articolo 4. Le funzioni del Comitato misto, che si riunira' almeno una volta l'anno, di massima alternativamente nei due Paesi, sono definite come segue: a) Individuare e definire i settori di possibile collaborazione; b) Esaminare e selezionare i progetti che possono essere sviluppati congiuntamente e definire le relative procedure da seguire; c) Sottoporre all'approvazione delle rispettive autorita' nazionali gli accordi specifici relativi ai progetti congiunti; d) Indicare, nell'ambito di ciascun Paese, l'ente maggiormente interessato alla realizzazione congiunta concordata e stabilire, caso per caso, le procedure di lavoro da adottare, al fine di assicurare il successo di ognuno dei progetti; e) Facilitare approvvigionamenti diretti tra ditte, tra organi governativi, nonche' tra gli uni e le altre; f) Sottoporre all'esame delle autorita' nazionali le proposte e raccomandazioni considerate valide in tutto cio' che riguarda la partecipazione di Paesi terzi.

Memorandum- art. 5

Articolo 5. Qualora materiali, progetti, specifiche tecniche o informazioni, scambiati tra le due Parti, in applicazione del presente accordo, siano coperti nel Paese originatore da classifica di segretezza, il Governo ricevente si impegna a garantirne la classifica di segretezza corrispondente nel proprio Paese e ad adottare tutte le misure idonee a mantenere la salvaguardia della segretezza. Il Governo originatore, a tale riguardo, comunichera' tempestivamente al Governo ricevente ogni variazione relativa alla classifica di segretezza. Le procedure adottate in applicazione del protocollo, annesso all'accordo di sicurezza tra Italia e Spagna per la reciproca tutela del segreto, si intendono estese alle attivita' cui si riferisce il presente accordo.

Memorandum- art. 6

Articolo 6. Le informazioni scambiate tra i due Governi nell'ambito del presente accordo saranno utilizzate esclusivamente per quanto attiene agli scopi dei precedenti articoli 1 e 2.

Memorandum- art. 7

Articolo 7. I diritti e gli obblighi di ciascun Governo in ordine alla proprieta' industriale, alla riproduzione sul proprio territorio, alla concessione di licenze di produzione, alla vendita a terzi ed alla protezione di brevetti riguardanti le invenzioni o gli sviluppi realizzati nell'ambito di progetti congiunti, saranno stabiliti mediante appositi accordi, di volta in volta stipulati per ciascun progetto.

Memorandum- art. 8

Articolo 8. I due Governi esamineranno ed adotteranno di comune accordo le opportune decisioni sulle questioni concernenti: a) La trasmissione a Paesi terzi di dati riguardanti progetti congiunti; b) Gli inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti congiunti; c) Le richieste avanzate da Paesi terzi per la partecipazione a progetti congiunti italo-spagnoli.

Memorandum- art. 9

Articolo 9. Il presente accordo entrera' in vigore dal giorno in cui le due Parti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento dei requisiti richiesti a tal fine dal proprio diritto interno ed avra' una durata a tempo indeterminato, con facolta' di rescissione, su richiesta di una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi. In caso di rescissione i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi.

Memorandum- art. 10

Articolo 10. Firmato a Madrid, il sedici giugno millenovecentottanta, in duplice esemplare in lingua italiana e spagnola, aventi uguale valore. Per il Governo di Spagna (ad referendum) Agustin Rodriguez SAHAGUN Per il Governo della Repubblica italiana Lelio LAGORIO

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