DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 95

Type DPR
Publication 1982-01-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 125 e 126 relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie infettive Art. 125. - La scuola di specializzazione in malattie infettive ha sede presso la clinica delle malattie infettive e conferisce il diploma di specialista in malattie infettive. Art. 126. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti. Art. 127. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 128. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 129. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso, e complessivamente di venti per l'intero corso di studi. Art. 130. - L'ammissione al corso avviene per titoli e per esami. Art. 131. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: epidemiologia generale delle malattie infettive; batteriologia e micologia; virologia; parassitologia; immunologia generale. 2° Anno: tecniche batteriologiche e micologiche applicate alle malattie infettive; tecniche virologiche applicate alle malattie infettive; tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive; tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive; anatomia patologica; genetica. 3° Anno: clinica delle malattie infettive (1° anno); diagnostica e semeiotica delle malattie infettive; radiologia; medicina preventiva delle malattie infettive. 4° Anno: clinica delle malattie infettive (2° anno); malattie tropicali; legislazione sanitaria delle malattie infettive; farmacologia e terapia delle malattie infettive. Art. 132. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Art. 133. - Al termine di ciascun corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno. Art. 134. - Al termine del corso di studi, gli specializzandi dovranno superare un esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specialita'. Art. 135. - Alla fine del corso agli interessati verra' rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 257

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