DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 102
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalla autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i criteri sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici annessa alla facolta' di magistero. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA' DI MAGISTERO Scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici Art. 102. - E' istituita presso la facolta' di magistero una "scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici" della durata di due anni. Essa rilascia un diploma di operatore specializzato nel trattamento pedagogico dei disadattati di origine psichica. Art. 103. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in pedagogia, filosofia, psicologia e medicina e chirurgia in numero di trenta per ogni anno di corso, previo un esame di ammissione consistente in una prova scritta di cultura generale pedagogica e psicologica. Art. 104. - Possono essere iscritti, senza esame, direttamente al 2° anno coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile. Art. 105. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli si affianca un comitato direttivo di sei membri, di cui quattro designati dalla facolta' di magistero e due dalla facolta' di medicina e chirurgia, che siano possibilmente docenti della scuola. Questo comitato propone annualmente al consiglio della facolta' di magistero i docenti cui conferire gli insegnamenti. Art. 106. - Al direttore e al comitato direttivo spetta la vigilanza sul funzionamento della scuola, sulla frequenza e sulla disciplina degli specializzandi. Amministrativamente la scuola ha regolamentazione analoga a quella di tutte le scuole di specializzazione dell'Universita' di Messina. Art. 107. - Gli insegnamenti fondamentali impartiti nella scuola sono: 1° Anno: psicologia generale; elementi di anatomia e fisiologia umana; auxologia normale e patologica; igiene; psicologia dell'eta' evolutiva; psicopedagogia; pedagogia speciale I; pedagogia generale. 2° Anno: psicopatologia infantile; igiene mentale; pedagogia speciale II con esercitazioni; psicometria; caratterologia; storia della pedagogia speciale; sociologia dell'educazione. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve inoltre aver seguito i corsi di conferenze che saranno svolti presso la scuola sulle seguenti discipline: legislazione minorile; psicolinguistica; puericultura; antropologia culturale. I diplomati in neuropsichiatria iscritti al 2° anno sosterranno: igiene, pedagogia speciale I e II, psicometria, caratterologia, storia della pedagogia speciale, sociologia dell'educazione, pedagogia generale. Art. 108. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta dinanzi ad una commissione costituita di docenti della scuola in numero non inferiore a sette. Art. 109. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse: tassa di ammissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 tasse di iscrizione (in tre rate). . . . . . . . . . . . . L. 150.000 sopratassa di esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 contributi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 tassa di diploma (erariale) . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 tassa di laboratorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 256
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