DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1982, n. 103
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato;
Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460 e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;
Visto l'articolo 96, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Sulla
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Ministro dell'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, un contingente complessivo di 3.000 sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato.
Art. 2
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro dell'interno; ciascun richiamo non potra' avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982.
PERTINI ROGNONI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1982
Registro n. 7 Interno, foglio n. 292