LEGGE 10 marzo 1982, n. 127

Type Legge
Publication 1982-03-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate rispettivamente a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, e ad aderire alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmati a Parigi il 5 ottobre 1962, nonche' al protocollo relativo ai privilegi ed immunita' dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1 gennaio 1981 in conformita' al punto a) dello scambio di note.

Art. 3

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore a lire centomila, effettuate nei confronti dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organizzazione stessa, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche. Nel limite di detto importo non sono soggette all'IVA le importazioni di beni effettuate dall'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4

La spesa a carico dell'Italia relativa all'esercizio 1981 e' cosi' ripartita: 2 milioni di marchi tedeschi quale prima delle sei rate dovute a titolo di partecipazione agli investimenti scientifici dell'Organizzazione; 6 milioni di marchi tedeschi quale contributo ordinario al bilancio dell'ESO. All'onere complessivo valutato in 3.800 milioni di lire per l'anno 1981 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA FORMICA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Allegato

On. V. BALZAMO Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica Piazza della Minerva I - 00100 ROMA Parte di provvedimento in formato grafico Signor Lodewyk WOLTJER Direttore Generale dell'Organizzazione Europea per le Ricerche Astronomiche nell'Emisfero Australe Schleissheimer Strasse 17 D 8046 GARCHING BEI MUNCHEN Roma, 28 Agosto 1980 E374/15 Signor Direttore Generale, La ringrazio per la Sua lettera del 14 maggio u.s., con la quale mi comunica quanto segue: "Ho l'onore di informarLa che il Consiglio dell'ESO, nella sua 36ª seduta, svoltasi il 26 marzo 1980, ha votato all'unanimita' a favore dell'adesione dell'Italia all'Organizzazione dell'ESO in qualita' di Stato membro nel seguente modo: a) l'Italia diventa membro effettivo dell'ESO a partire dal 1 gennaio 1981; b) lo speciale contributo finanziario dell'Italia, ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 3, della Convenzione ESO, e' fissato in sedici milioni di marchi tedeschi, dei quali 12.000.000 da pagarsi in sei rate uguali nel gennaio di ogni anno, a partire dal gennaio 1981, mentre i restanti 4.000.000 di marchi tedeschi potranno essere corrisposti sotto forma di apparecchiature scientifiche (da costruire in base alle indicazioni dell'ESO), che potranno comprendere un disco di alta qualita' ottica del diametro di 3,50 metri; c) l'ultima rata dello speciale contributo dei 12 milioni di marchi tedeschi sara' ridotta di 1.150.000 marchi tedeschi, nel caso in cui la Svizzera diventi membro dell'ESO durante il periodo dei sei anni suddetti; d) adottare, con effetto dal 1 gennaio 1981, un nuovo livello di contributi massimi in base alla nuova formula: il 33,33% moltiplicato per il rapporto fra l'ammontare del reddito medio nazionale netto, al fattore di costo usato per calcolare la misura dei contributi gia' vigenti per gli attuali sei Paesi dell'ESO, e il corrispondente totale dopo l'adesione del nuovo o dei nuovi Stati membri interessati; e) incaricare il Direttore generale dell'ESO di informare di questa decisione le autorita' italiane e, in particolare, chiedere loro di intraprendere i passi necessari per l'adesione all'ESO, ai sensi degli articoli XIII e XIV della Convenzione, e 31 e 32 del Protocollo multilaterale. Riterrei opportuno che Lei iniziasse subito a svolgere i passi necessari per depositare uno "strumento di adesione", ai sensi dell'articolo XIII, paragrafo 4, della Convenzione stipulata in data 5 maggio 1962, e uno "strumento di ratifica o d'approvazione", ai sensi dell'articolo 31 del Protocollo multilaterale sui privilegi e sulle immunita' dell'ESO. Le saro' grato se, quando sara' il momento, vorra' dare conferma all'Organizzazione di aver intrapreso tali azioni. In relazione all'esecuzione degli adempimenti sopra indicati, il Consiglio dell'ESO ha deciso di istituire un Comitato ad hoc, composto dal Presidente del Consiglio dell'ESO, dal Presidente del Comitato finanziario e dal Direttore generale, con il compito di elaborare proposte piu' specifiche - d'intesa con le autorita' italiane competenti per l'esecuzione di questa decisione - e di riferire in merito a tali proposte nella prossima riunione del Consiglio. In particolare, tali proposte dovrebbero comprendere: la procedura da seguire per valutare i 4.000.000 di marchi tedeschi da corrispondere sotto la forma di apparecchiature scientifiche menzionate sub b), e una descrizione dettagliata degli accordi da stipularsi ove la procedura di ratifica da parte dell'Italia non fosse perfezionata entro il 1 gennaio 1981. Una prima riunione del Comitato ha gia' avuto luogo e mi propongo di esaminare piu' diffusamente in un'altra lettera tali questioni". Nel prendere atto di quanto sopra, e nell'accettare i termini per l'adesione del mio Paese all'ESO, desidero esprimerLe la mia viva soddisfazione per le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione, ed assicurarLe che ho gia' intrapreso i passi necessari per la ratifica dell'accordo. Non manchero' di darLe notizia sugli sviluppi della procedura. Voglia gradire, Signor Direttore generale, l'assicurazione della mia alta considerazione. VINCENZO BALZAMO

Allegato

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

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