DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1982, n. 133

Type DPR
Publication 1982-01-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chemioterapia. Scuola di specializzazione in chemioterapia Art. 265. - La scuola di specializzazione in chemioterapia ha sede presso le cattedre di chemioterapia dell'Universita' degli studi di Milano e conferisce il diploma di specialista in chemioterapia valido a tutti gli effetti di legge. La scuola ha la durata di quattro anni. Art. 266. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 267. - L'iscrizione alla scuola e' aperta ai laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, prima del conseguimento del diploma, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 268. - Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi. Art. 269. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 270. - La frequenza e' obbligatoria sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche. Art. 271. - Durante il corso verranno tenute esercitazioni pratiche e di laboratorio. Art. 272. - Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi, che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie di insegnamento, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che abbiano frequentato il quarto anno, per poter accedere all'esame di diploma. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 273. - Alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti di ordine chemioterapico, concordato tra il diplomando e il direttore della scuola, all'inizio del terzo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione, almeno quindici giorni prima degli esami. Art. 274. - La commissione per gli esami di profitto e' costituita dal direttore della scuola e da almeno due membri, scelti fra i docenti del corso. Art. 275. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) chimica dei chemioterapici; 2) farmacologia dei chemioterapici; 3) chemioterapia e sistema immunitario; 4) meccanismi di farmaco-resistenza; 5) modificatori della risposta biologica; 6) epidemiologia e statistica. 3° Anno: 1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero; 2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia; 3 - a) chemioterapia delle infezioni in pneumologia e tisiologia; b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia; 4 - a) chemioterapia delle infezioni in ostetricia e ginecologia; b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia; 5 - a) chemioterapia delle infezioni in pediatria; b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria; 6) chemioterapia delle malattie tropicali. 3° Anno: 1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero; 2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia; 3 - a) chemioterapia delle infezioni in pneumologia e tisiologia; b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia; 4 - a) chemioterapia delle infezioni in ostetricia e ginecologia; b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia; 5 - a) chemioterapia delle infezioni in pediatria; b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria; 6) chemioterapia delle malattie tropicali. 4° Anno: 1 - a) chemioterapia delle setticemie; b) chemioterapia dei tumori sistemici; 2 - a) chemioterapia delle infezioni in urologia; b) chemioterapia delle neoplasie in urologia; 3 - a) chemioterapia delle infezioni in O.R.L.; b) chemioterapia delle neoplasie in O.R.L.; 4 - a) chemioterapia delle infezioni in dermatologia; b) chemioterapia delle neoplasie in dermatologia; 5 - a) chemioterapia delle infezioni del S.N.C.; b) chemioterapia delle neoplasie del S.N.C.; 6) chemioterapia delle infezioni in odontoiatria; 7) chemioterapia dei tumori ormono-dipendenti.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1982

Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 179

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