DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 141

Type DPR
Publication 1982-02-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessita' di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 192 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e' aggiunta la scuola di specializzazione in "biologia clinica".

Art. 2

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente nuovo articolo relativo alla scuola di specializzazione in biologia clinica. Scuola di specializzazione in biologia clinica Art. 266. - Alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bari e' annessa la scuola di specializzazione in biologia clinica che ha sede presso gli istituti di chimica biologica e patologia medica e metodologia clinica. La scuola ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in biologia clinica. Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di quattro anni e non possono essere concesse abbreviazioni di corso. L'attivita' della scuola e' basata su lezioni teorico-pratiche e su frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nei laboratori e si svolge presso gli istituti di chimica biologica e patologia medica. La frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento puo' essere svolta anche presso i servizi di analisi universitari o ospedalieri previa autorizzazione del direttore della scuola. Il numero massimo degli iscritti e' di trenta per anno ed il numero massimo complessivo e' di centoventi. L'ammissione viene regolata mediante concorso per titoli ed esami. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei quattro anni cosi' come segue: 1° Anno: 1) chimica biologica generale; 2) fondamenti di chimica fisica biologica; 3) batteriologia generale; 4) biochimica analitica I; 5) tecnica dei prelevamenti; 6) fisiopatologia I; 7) fondamenti di statistica biologica. 2° Anno: 8) chimica biologica speciale di organi e tessuti; 9) fisiopatologia II; 10) ematologia ed ematochimica I; 11) batteriologia speciale; 12) immunologia e sierologia; 13) biochimica analitica II. 3° Anno: 14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria; 15) ematologia ed ematochimica II; 16) chimica clinica; 17) immunochimica; 18) parassitologia; 19) virologia. 4° Anno: 20) analisi biologico-tossicologiche; 21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali; 22) micologia; 23) enzimologia clinica; 24) automazione e controlli di qualita'; 25) metodiche microanalitiche; 26) microscopia clinica e citodiagnostica. Ogni materia di insegnamento e' anche materia di esame, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei quattro anni gli allievi devono presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale e nell'espletamento di prove pratiche e si svolge secondo norme generali del testo unico. I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in biologia clinica. I professori incaricati di svolgere i corsi proposti dal direttore della scuola vengono designati dalla facolta' di medicina e chirurgia in conformita' alle norme vigenti. Gli studenti sono tenuti al pagamento di tasse, soprattasse e contributi in conformita' alle vigenti disposizioni in materia nella misura di: tassa annuale di iscrizione L. 30.000, contributo annuo di laboratorio L. 200.000.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1982

Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 199

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