LEGGE 14 aprile 1982, n. 159
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 6 ottobre 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 61 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire due miliardi per il 1982, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Finanziamento dei partiti politici". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accord
ACCORD international de 1979 sur le caoutchouc naturel Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO internazionale sulla gomma naturale 1979 PREAMBOLO Le parti contraenti, richiamandosi alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (), riconoscendo in particolare l'importanza della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, approvata nella quarta sessione, nonche' della risoluzione 124 (V), approvata nella quinta sessione, sul programma integrato per i prodotti di base, riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori, riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo puo' dare un considerevole contributo all'espansione e allo Sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori, hanno deciso quanto segue: ARTICOLO 1. (Obiettivi). I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale, 1979 (qui di seguito indicato come "il presente accordo"), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV) e 124 (V) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti: a) Equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficolta' derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita' del prodotto; b) Rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita una influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori; c) Contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonche' le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale; d) Cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonche' di migliorare la sicurezza e la continuita' dell'offerta; e) Prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsita' di gomma naturale per attenuare le eventuali difficolta' economiche dei membri; f) Cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati; g) Migliorare la competitivita' della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo nel settore; h) promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attivita' di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo; i) favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale. ------------- () Risoluzioni dell'assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. (Definizioni). Ai fini del presente accordo si intende per: 1) "Gomma naturale" l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla Hevea brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente accordo; 2) "Parte contraente" un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo; 3) "Membro" una parte contraente di cui alla definizione 2) di cui sopra; 4) "Membro esportatore" un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio; 5) "Membro importatore" un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio; 6) "Organizzazione" l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 3; 7) "Consiglio" il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6; 8) "Voto speciale" un voto che richieda almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti e almeno due terzi dei voti dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno meta' dei membri di ciascuna categoria presenti e votanti; 9) "Esportazioni di gomma naturale" qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro e "importazioni di gomma naturale" qualsiasi tipo di gomma naturale che entri nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda piu' territori doganali i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso; 10) "Maggioranza ripartita semplice" un voto che richieda piu' della meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti, e piu' della meta' dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente; 11) "Valute che si possono impiegare liberamente" il marco tedesco, il franco francese, lo yen giapponese, la sterlina ed il dollaro statunitense; 12) "Anno finanziario" il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre; 13) "Entrata in vigore" la data in cui il Presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformita' dell'articolo 61; 14) "Tonnellata" una tonnellata metrica, vale a dire 1.000 chilogrammi; 15) "Impegno governativo" l'impegno finanziario nei confronti del Consiglio assunto dai membri quale garanzia di finanziamento della scorta stabilizzatrice di riserva, che puo' essere richiesto dal Consiglio per far fronte ai propri obblighi finanziari in conformita' dell'articolo 28; il Consiglio puo' imputare ai membri unicamente l'importo del rispettivo impegno; 16) "Centesimo malese o di Singapore" la media del sen di Malaysia e del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti; 17) "Contributo netto di un membro secondo una ponderazione temporale" i suoi contributi netti ponderati per il numero di anni della sua appartenenza all'Organizzazione.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. (Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale). 1. Viene istituita l'Organizzazione internazionale della gomma naturale al fine di attuare le disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento. 2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organismi istituiti dal presente accordo. 3. Nella prima sessione il Consiglio, con voto speciale, deve decidere se stabilire la sede dell'Organizzazione a Kuala Lumpur oppure a Londra. 4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata nel territorio di un membro.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. (Membri dell'Organizzazione). 1. Vi sono due categorie di membri, vaie a dire: a) esportatori, e b) importatori. 2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 25 e 28. Un membro che soddisfa tali criteri puo' cambiare la propria categoria di appartenenza previa approvazione del Consiglio con voto speciale. 3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. (Partecipazione di organizzazioni intergovernative). 1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo" o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunita' economica europea o a qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o all'adesione nel caso di dette organizzazioni intergovernative, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguali al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 15.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. (Composizione del Consiglio internazionale della gomma naturale). 1. La massima autorita' dell'Organizzazione e' costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consiglieri che partecipino alle sessioni del Consiglio. 3. Un sostituto puo' essere autorizzato a deliberare e a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determinate circostanze.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. (Poteri e funzioni del Consiglio). 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede alla esecuzione di tutte le funzioni necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente accordo. 2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati istituiti in virtu' dell'articolo 19, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonche' il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione. Nel proprio regolamento interno il Consiglio puo' stabilire una procedura che lo autorizzi a deliberare su problemi specifici, senza convocare una riunione. 3. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo. 4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita' dell'Organizzazione e comunica le altre informazioni che ritiene appropriate.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. (Prestiti contratti in circostanze eccezionali). 1. Con voto speciale il Consiglio puo' contrarre un prestito da fonti commerciali per coprire un disavanzo nel bilancio della scorta stabilizzatrice o nel bilancio amministrativo, provocato dall'intervallo che intercorre tra le spese autorizzate ed i contributi richiesti. Se il prestito e' causato da un ritardo nell'arrivo di un contributo da parte di un membro, i costi finanziari sopportati dal Consiglio per detto prestito saranno sostenuti dal membro in arretrato, in aggiunta al pagamento integrale del proprio contributo. 2. Ciascun membro, a proprio insindacabile giudizio, puo' decidere di versare il contributo al bilancio appropriato direttamente in contanti, invece del prestito commerciale contratto dal Consiglio per coprire la sua quota dei fondi necessari.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. (Delega dei poteri). 1. Con voto speciale il Consiglio puo' delegare a qualsiasi comitato istituito a norma dell'articolo 19 la facolta' di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati. 2. Con voto speciale il Consiglio puo' revocare qualsiasi potere delegato a un comitato.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. (Cooperazione con altre organizzazioni). 1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con le altre organizzazioni intergovernative del caso. 2. Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. (Ammissione di osservatori). Il Consiglio puo' invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 10, a partecipare in qualita' di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 19.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. (Presidente e vicepresidente). 1. Il Consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vicepresidente. 2. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia, che questo principio non impedisca la loro riconferma, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio. 3. In caso di assenza provvisoria il presidente viene sostituito dal vicepresidente. In caso di assenza provvisoria del presidente e del vicepresidente, o di assenza definitiva di uno o di ambedue, il Consiglio puo' scegliere nuovi funzionari tra i rappresentanti dei paesi esportatori e/o tra i rappresentanti dei paesi importatori, secondo il caso, a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'. 4. ne' il presidente ne' qualsiasi altro funzionario che presieda una riunione del Consiglio, possono votare nella riunione stessa. Tuttavia egli puo' autorizzare un altro rappresentante della stessa categoria di appartenenza ad esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13. (Direttore esecutivo, direttore della scorta ed altro personale). 1. Con voto speciale il Consiglio nomina un direttore esecutivo ed un direttore della scorta. 2. Il Consiglio stabilisce i termini e le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo e del direttore della scorta. 3. Il direttore esecutivo e' il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed e' responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformita' delle decisioni del Consiglio. 4. Il direttore della scorta e' responsabile nei confronti del direttore esecutivo e del Consiglio per le funzioni conferitegli in base al presente accordo, nonche' per le funzioni supplementari eventualmente stabilite dal Consiglio. Il direttore della scorta e' responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa, ed informa il direttore esecutivo del funzionamento generale, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 5. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' dei regolamenti stabiliti dal Consiglio. Il personale e' responsabile di fronte al direttore esecutivo. 6. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il direttore della scorta, non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma, o in attivita' commerciali affini. 7. Nell'adempimento dei propri doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta ed il restante personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' non appartenente al Consiglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 19. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari, e non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. (Sessioni). 1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre. 2. Oltre alle sessioni, in circostanze stabilite nel presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta: a) il presidente del Consiglio; b) il direttore esecutivo; c) la maggioranza dei membri esportatori; d) la maggioranza dei membri importatori; e) uno o piu' membri esportatori che dispongano di almeno 200 voti, oppure f) uno o piu' membri importatori che dispongano di almeno 200 voti. 3. Le sessioni vengono tenute nelle sedi dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con vota speciale, non disponga altrimenti. Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, il membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio. 4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo con un preavviso di almeno trenta giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno sette giorni di anticipo.
Accordo-art. 15
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.