DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 162
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
Capo I PRINCIPI SULL'ASSETTO NELL'ORDINAMENTO UNIVERSITARIO DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI, DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Art. 1
Finalita'
Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Universita'. Presso le Universita' possono essere costituite: a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario; b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista; c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
Art. 2
Determinazione dei posti
Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione e' determinato nello statuto delle Universita' in relazione alla disponibilita', acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi. ((2)) Tale numero puo' essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui e' limitata la modifica. ((2)) Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione. ((2)) Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle Universita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per il settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato. ((2)) Le Universita' nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative, nonche' di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che gia' operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalita' per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo comma si terra' conto anche dei predetti posti riservati.
Art. 3
Uniformita' di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attivita' pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalita' di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonche' le attivita' valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12, nei seguenti casi: a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione allorche' sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle direttive C.E.E. in materia; b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale. Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della pubblica istruzione sara' adottato di concerto con quello della sanita', sentito anche il Consiglio superiore di sanita'. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione, la cui attivita' emerga in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti qualificazioni professionali. Sara' agevolata l'istituzione presso le Universita' dei predetti corsi.
Art. 4
Organizzazione didattica
Fino a quando non interverra' la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facolta' per la parte di propria competenza, in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'attivita' didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici. L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non puo' comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario. La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facolta' e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382. L'attivita' didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalita' di cui al terzo comma dello stesso art. 32. Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nelle predette scuole, eventuali attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessita' e previo nulla osta del rettore che ne da' comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
Capo II SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI
Art. 5
Ordinamento degli studi
I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi e' obbligatoria. L'ordinamento degli studi comprende attivita' didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale. I corsi possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea. L'attivita' scientifica connessa ai corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, in mancanza di questi, agli istituti delle Universita' e si svolge nelle strutture proprie o in quelle convenzionate. Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso strutture dell'Universita' o con esse convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, previa proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposto a verifiche e valutazioni.
Art. 6
Ammissione
Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle scuole dirette a fini speciali si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea. Per particolari tipi di diploma lo statuto dell'Universita' puo' richiedere, quale ulteriore requisito di ammissione, il possesso della qualifica professionale di base, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 3. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti. Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 7
Istituzione delle scuole dirette a fini speciali
L'istituzione delle scuole dirette a fini speciali e' disposta nello statuto dell'Universita'. Le Universita' possono istituire scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilita' di personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle Universita' stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione e le modalita' di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3.
Art. 8
Consiglio della scuola
Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente piu' corsi o indirizzi di diploma, e' costituito un unico consiglio presieduto dal direttore. Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonche' i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 9
Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea. I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Art. 10
Studenti
Agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli iscritti ai corsi di laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno di studio e degli altri servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro. Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che sono gia' forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno.
Capo III SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Art. 11
Ordinamento degli studi
I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 12
Istituzione delle scuole di specializzazione
L'istituzione delle scuole di specializzazione e' disposta nello statuto dell'Universita'. Le Universita' e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificita' professionale, nei limiti delle disponibilita' di personale docente e non docente, nonche' di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformita' dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle Universita' stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticita' nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attivita' pratiche da svolgere, le modalita' di frequenza delle attivita' didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalita' di svolgimento degli esami. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 13
Ammissione
Per l'ammissione alle scuole di specializzazione e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo. Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Universita' e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie. La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sara' determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Art. 14
Consiglio della scuola
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