DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Type DPR
Publication 1982-03-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalita' degli osservatori astronomici e astrofisici

Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici aventi per fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari aspetti; essi sono dotati di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Nell'ambito dei loro compiti istituzionali gli osservatori astronomici e astrofisici possono svolgere attivita' di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti da stipulare in conformita' al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.

Art. 2

Consiglio per le ricerche astronomiche

Allo scopo di coordinare la ricerca astronomica degli osservatori e' istituito il Consiglio per le ricerche astronomiche, (C.R.A.), organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio e' presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed e' composto da: a) quattro professori ordinari o straordinari o associati di discipline astronomiche nelle universita' italiane, di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato; b) un ricercatore di discipline astronomiche nelle universita' italiane; c) quattro astronomi ordinari o straordinari o associati di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato; d) un ricercatore astronomo; e) il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro su una terna indicata dal C.U.N.; f) due esperti in rappresentanza di enti pubblici di ricerca operanti nel settore astronomico, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti di cui alla lettera a) sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline astronomiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera c) sono eletti dagli astronomi ordinari, straordinari e associati in collegio unico. I componenti di cui alle lettere b) e d) sono eletti, rispettivamente, dai ricercatori delle universita' delle stesse discipline e dai ricercatori astronomi. Possono partecipare alle sedute del C.R.A. con voto consultivo i direttori degli osservatori astronomici e astrofisici. Possono partecipare alle sedute del C.R.A. esperti stranieri in numero non superiore a due su invito dello stesso consiglio. Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca astronomica ed astrofisica degli osservatori con particolare riferimento ai progetti di interesse nazionale ed internazionale. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la programmazione nazionale dello sviluppo della ricerca e per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e, in genere, in ordine ai rapporti con gli; altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore astronomico e astrofisico. Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'istituzione, ristrutturazione, fusione e soppressione di osservatori astronomici ed astrofisici. Esprime il proprio parere nelle seguenti materie: progetti nazionali ed internazionali; potenziamento delle strutture e ripartizione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori; criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale presentati. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente. Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio piu' di due volte consecutivamente. Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale. Per la validita' delle sedute e' richiesta la maggioranza dei componenti; per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parita', il voto del presidente. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, e' compatibile con l'impegno a tempo pieno.

Capo II ORDINAMENTO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI

Art. 3

Organi degli osservatori

Gli organi degli osservatori sono: 1) il consiglio direttivo; 2) il direttore; 3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, e' composto: a) dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede; b) da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal C.R.A. fra gli astronomi ordinari o straordinari non appartenenti all'osservatorio stesso o fra i professori ordinari o straordinari di discipline astronomiche di cui uno, in ogni caso e ove possibile, appartenente all'Universita' locale ove ha sede l'osservatorio; c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; d) da un rappresentante del Ministero del tesoro; e) da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente degli astronomi ordinari e straordinari, degli astronomi associati, dei ricercatori astronomi e del personale tecnico e amministrativo. Il consiglio si rinnova ogni tre anni. ((2))

Art. 5

Attribuzione e funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo: 1) definisce le linee generali dell'attivita' scientifica dell'osservatorio; 2) approva i programmi di ricerca, proposti dal direttore sentito il personale di ricerca dell'osservatorio; 3) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi; 4) adotta gli atti di gestione finanziaria e patrimoniale dell'osservatorio riservati alla sua competenza e determina i limiti degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio che possono essere assunti direttamente dal direttore; 5) determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi e sull'utilizzazione del personale e dei mezzi; 6) nomina, su proposta del direttore, tra i professori o gli astronomi componenti, un vice-direttore, con il compito di coadiuvare il direttore e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; 7) esercita ogni altra attribuzione prevista da leggi o regolamenti. Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato della carriera amministrativa con la qualifica piu' elevata, che partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti e' determinante il voto del presidente. La nomina e componente del consiglio direttivo dei professori universitari e' compatibile con il regime a tempo pieno.

Art. 6

Direttore dell'osservatorio

Il direttore dell'osservatorio e' nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il C.R.A., fra i professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o fra gli astronomi ordinari e straordinari ((degli osservatori)) o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza. Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attivita' dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio. Il direttore nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile e' coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore, dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione e da un rappresentante del consiglio direttivo eletto nel proprio seno. Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero puo' richiedere una limitazione dell'attivita' didattica ai sensi dell'art. 13, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa gravera' sui fondi destinati ai contratti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. ((Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato e' lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico)).

Art. 7

Collegio dei revisori

Presso ciascun osservatorio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' nominato un collegio dei revisori dei conti composto da: un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza; due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa. I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio direttivo. Essi durano in carica un triennio.

Capo III PERSONALE DI RICERCA DEGLI OSSERVATORI

Art. 8

Ruoli del personale di ricerca

Per le esigenze scientifiche degli osservatori sono istituiti: il ruolo degli astronomi degli osservatori che comprende le seguenti fasce: a) astronomi straordinari e ordinari; b) astronomi associati; il ruolo dei ricercatori astronomi degli osservatori. Per le esigenze scientifiche dell'osservatorio il direttore, previo parere conforme del consiglio direttivo, puo' avvalersi della collaborazione temporanea, senza oneri a carico dell'osservatorio, di personale scientifico e tecnico di altri enti che abbia ricevuto il relativo consenso dall'amministrazione di appartenenza. Inoltre l'osservatorio puo' stipulare contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessita', nei casi e con le modalita', in quanto compatibili, di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 9

Funzioni degli astronomi ordinari e straordinari

Gli astronomi ordinari e straordinari partecipano all'elaborazione dei programmi di ricerca ed alla loro attuazione, all'attivita' di servizio dell'osservatorio e possono dirigere l'attivita' di servizio e coordinare le attivita' di ricerca effettuate in uno o piu' settori dell'osservatorio. Qualora siano stipulate convenzioni tra l'universita' e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli astronomi ordinari e straordinari possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attivita' didattiche. L'attivita' di ricerca scientifica deve essere svolta nell'ambito dei fini istituzionali dell'osservatorio e dei programmi di ricerca approvati dal consiglio direttivo. Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate dal direttore dell'osservatorio, previa deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 10

Reclutamento degli astronomi straordinari

Il reclutamento degli astronomi straordinari avviene mediante concorsi nazionali per titoli scientifici, intesi ad accertare la piena maturita' scientifica del candidato in relazione al posto da coprire. I concorsi con la specificazione del posto da coprire sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei consigli direttivi degli osservatori. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e' composta di cinque membri sorteggiati all'interno di una lista di dieci nominativi, di cui cinque professori ordinari o straordinari e cinque astronomi ordinari o straordinari, eletti in collegio unico dai professori universitari ordinari o straordinari di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi ordinari o straordinari degli osservatori. L'elettorato attivo e passivo compete sia ai professori straordinari e ordinari che agli astronomi straordinari e ordinari. Per lo svolgimento del concorso, l'attivita' della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore universitario straordinario e le attribuzioni dell'organo consultivo nazionale sono svolte dal C.R.A.

Art. 11

Dotazione organica dei posti di astronomi straordinari e ordinari

La dotazione organica della fascia degli astronomi straordinari ed ordinari e' di trenta posti, di cui tre riservati alla chiamata di studiosi stranieri ai sensi del successivo art. 42. I posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La ripartizione dei posti tra gli osservatori astronomici viene effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le motivate richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca dei singoli osservatori e delle dimensioni e dotazioni della struttura. Nella prima applicazione del presente decreto la copertura dei posti di cui al presente articolo avviene mediante concorsi da indire, ciascuno per non piu' di un terzo dei posti stessi, con cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.

Art. 12

Funzioni degli astronomi associati

Gli astronomi associati partecipano all'attivita' di ricerca e di servizio rientrante nei fini istituzionali dell'osservatorio ed ai programmi di ricerca elaborati anche in via autonoma ed approvati dal consiglio direttivo. Ad essi possono essere affidati settori di ricerca e di servizio nei quali hanno specifica competenza. Qualora siano stipulate convenzioni tra l'universita' e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli astronomi associati possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attivita' didattica.

Art. 13

Reclutamento degli astronomi associati

I posti di astronomo associato sono coperti mediante pubblici concorsi nazionali, per titoli scientifici integrati da un colloquio sui titoli stessi, intesi ad accertare l'idoneita' scientifica del candidato, in relazione al posto da coprire. I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei consigli direttivi degli osservatori. Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono composte da cinque membri: tre sorteggiati all'interno di una lista di sei nominativi, dei quali tre appartenenti ai professori ordinari e straordinari e tre agli astronomi ordinari e straordinari, eletti in collegio unico dai professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi ordinari e straordinari degli osservatori astronomici; due sorteggiati all'interno di una lista di quattro nominativi di cui due professori associati e due astronomi associati, eletti in collegio unico dai professori associati di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi associati degli osservatori astronomici. Per lo svolgimento del concorso, l'attivita' della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore associato universitario e le attribuzioni dell'organo consultivo sono svolte dal C.R.A.

Art. 14

Dotazione organica dei posti di astronomi associati

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