DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 182
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 1 della legge 5 agosto 1981, n. 453, e 16 della legge 26 novembre 1981, n. 690;
Vista la proposta della commissione paritetica di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453;
Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato
Il trasferimento delle funzioni amministrative alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, e la delega alla stessa regione dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto. Restano ferme le funzioni amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta. Negli articoli seguenti e' usata, per indicare la regione Valle d'Aosta, la sola parola "regione".
Art. 2
Competenze dello Stato
Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunita' economiche europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza. La regione, previa intesa con il Governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza. Il Governo della Repubblica impartisce al presidente della giunta regionale direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione, la quale e' tenuta ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Art. 3
Atti delegati e sub-delegati
Gli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi: Il Governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare ad esso comunicazione.
Art. 4
Regolamenti e direttive delle Comunita' economiche europee
Sono trasferite alla regione in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' economiche europee nonche' all'attuazione delle loro direttive gia' recepite nell'ordinamento interno dello Stato. In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Art. 5
Norme regionali di attuazione
La regione in tutte le materie delegate dallo Stato puo' emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonche' norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione. La regione puo' altresi' emanare norme di legge con le quali e' sub delegato ai comuni, anche associati, alle comunita' montane e ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.
Art. 6
Gestioni comuni tra regioni
La regione, per le attivita' ed i servizi che interessano i territori finitimi, puo' addivenire ad intese con la regione Piemonte e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile. Le attivita' ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Art. 7
Polizia amministrativa
Fermo restando il disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la regione e' titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa attribuite o trasferite. Sono delegate alla regione le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali e' delegato alla regione l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 8
Identificazione e classificazione di beni o di opere
Salvo diversa specifica disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regione si procede di intesa con quest'ultima. La identificazione dei beni del demanio dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 4, anche se concernenti funzioni amministrative trasferite o delegate alla regione, e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri interessati e la regione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. I beni assegnati alla regione, che si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale, possono essere retrocessi allo Stato su richiesta dell'amministrazione competente, d'intesa con la regione. I provvedimenti di retrocessione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 9
Programmazione nazionale e regionale
La regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale. La regione determina il programma regionale di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso dei comuni e delle comunita' montane secondo le modalita' previste dalle leggi regionali. Nel programma regionale di sviluppo gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quelli dello Stato e con quelli di competenza dei comuni e delle comunita' montane. La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.
TITOLO II ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI Capo I OGGETTO
Art. 10
Materie del trasferimento
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative dello Stato di cui all'art. 1 del presente decreto nelle materie concernenti l'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione e le circoscrizioni comunali.
Capo II ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI
Art. 11
Ordinamento degli enti dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali
Le funzioni amministrative nella materia relativa all'ordinamento degli enti dipendenti dalla regione concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto. Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alla regione.
Art. 12
Persone giuridiche private
Fermo restando quanto disposto dall'art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nell'ambito della regione e nelle materie di competenza della stessa.
Art. 13
Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredita' e legati
E' trasferito alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli enti di cui all'art. 11 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle persone private di cui al precedente art. 12 del presente decreto.
Capo III CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Art. 14
Circoscrizioni comunali
Le funzioni amministrative nella materia relativa alle circoscrizioni comunali concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.
TITOLO III SERVIZI SOCIALI Capo I OGGETTO
Art. 15
Materie del trasferimento
Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative alla polizia locale urbana e rurale, all'assistenza e beneficenza pubblica, all'igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica, all'istruzione tecnico-professionale, all'assistenza scolastica, alle biblioteche e musei di enti locali.
Capo II POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE
Art. 16
Polizia locale urbana e rurale
Le funzioni amministrative nella materia relativa alla polizia locale urbana e rurale concernono le attivita' di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorita' statali. Con successivo decreto delegato, da emanare ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, saranno dettate le ulteriori norme per l'esercizio delle funzioni medesime.
Art. 17
Controlli di pubblica sicurezza
Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma del combinato disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, della regione e degli enti locali.
Art. 18
Regolamenti comunali
Il presidente della giunta regionale trasmette al Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
Capo III ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 19
Assistenza e beneficenza pubblica
Le funzioni amministrative nella materia relativa alla assistenza e beneficenza pubblica concernono tutte le attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Art. 20
Specificazione
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attivita' relative: a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto; b) all'assistenza post-penitenziaria; c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Art. 21
Competenze dello Stato
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli interventi assistenziali di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione; 2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi; 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; 4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti delle Comunita' economiche europee; 5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari.
Capo IV IGIENE E SANITA', ASSISTENZA OSPEDALIERA E PROFILATTICA
Art. 22
Igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica
Le funzioni amministrative nella materia relativa all'igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica di cui all'art. 1 del presente decreto, sono trasferite o delegate alla regione secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 80, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente, degli uffici, del personale e dei beni alla regione ha luogo con le procedure previste dalla legge stessa per le regioni a statuto ordinario.
Capo V ASSISTENZA SCOLASTICA
Art. 23
Assistenza scolastica
Le funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo per la scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
Capo VI BENI CULTURALI
Art. 24
Biblioteche e musei di enti locali
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 49, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rispettivamente per i beni culturali, e per le attivita' musicali, cinematografiche e di prosa, le funzioni amministrative nella materia relativa alle biblioteche e musei di enti locali concernono tutti i servizi e le attivita' riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionamento, il pubblico godimento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti anche non territoriali sottoposti alla sua vigilanza, o comunque di interesse locale, nonche' il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata nel loro ambito. Sono comprese tra le funzioni trasferite alla regione le funzioni degli organi dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonche' i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura.
Art. 25
Attivita' di promozione educativa e culturale
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