DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. 189
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, con il quale e' stato determinato il contributo di impianto per collegamenti telefonici fuori del perimetro abitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1981, n. 282;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 24 marzo 1982;
Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 11/82 e n. 12/82 del 29 aprile 1982;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1982;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi: primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati; secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati. Gli abbonati di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie cosi' determinate: Categoria A - Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria A a richiesta degli utenti. Categoria B - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria A. Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della, classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facolta' di chiedere il certificato anagrafico. Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso gestore procedera' all'applicazione delle tariffe di categoria A con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.
Art. 2
Per ogni apparecchio principale di tipo a muro e' dovuto un canone di abbonamento stabilito nella misura e con le decorrenze indicate nell'allegata tabella A.
Art. 3
Gli abbonati delle reti urbane aventi piu' di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui all'articolo precedente debbono corrispondere un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa. Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 4
Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella B. I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C.
Art. 5
Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna e' stabilito nella misura indicata nella tabella D. Nessun canone di abbonamento e' dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.
Art. 6
Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla societa' concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i canoni di manutenzione e noleggio nonche' i contributi nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella E.
Art. 7
Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprieta' degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprieta' della societa' concessionaria, non compresi nel precedente art. 6, i canoni di manutenzione dovuti dall'abbonato, per le prestazioni del personale della societa' stessa, sono fissati nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella F.
Art. 8
Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore. Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico e' stabilita in L. 100, IVA compresa.
Art. 9
La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza. Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore. Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze, ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria: tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri; tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale. Per le isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto. Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.
Art. 10
Salvo quanto previsto nei successivi articoli 11, 12 e 13, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: ===================================================================== Numero di Ritmo impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Comunicazioni interurbane settoriali 1 150 --------------------------------------------------------------------- Altre comunicazioni interurbane: --------------------------------------------------------------------- fino a 15 km 1 72 --------------------------------------------------------------------- da oltre 15 fino a 30 km 1 40 --------------------------------------------------------------------- da oltre 30 fino a 60 km 1 22,5 --------------------------------------------------------------------- da oltre 60 fino a 120 km 1 20 --------------------------------------------------------------------- da oltre 120 fino a 240 km 1 18,5 --------------------------------------------------------------------- oltre 240 1 18,5
Art. 11
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: ===================================================================== Numero di Ritmo impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Fino a 15 km 1 144 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 15 fino a 30 km 1 80 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 30 fino a 60 km 1 45 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 60 fino a 120 km 1 40 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 120 fino a 240 km 1 37 --------------------------------------------------------------------- Oltre 240 1 37
Art. 12
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: ===================================================================== Numero di Ritmo impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Fino a 15 km 1 96 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 15 fino a 30 km 1 52,5 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 30 fino a 60 km 1 35 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 60 fino a 120 km 1 32 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 120 fino a 240 km 1 29,8 --------------------------------------------------------------------- Oltre 240 km 1 29,8
Art. 13
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: ===================================================================== Numero di Ritmo impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Fino a 15 km 1 35 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 15 fino a 30 km 1 24 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 30 fino a 60 km 1 15 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 60 fino a 120 km 1 12,5 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 120 fino a 240 km 1 11,5 --------------------------------------------------------------------- Oltre 240 km 1 11,5
Art. 14
Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui allo art. 8, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, e' fissato nella misura e con le decorrenze riportate nella tabella G. Il sovrapprezzo come fissato nella predetta tabella G si applica a tutto il traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano ed internazionale), ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico. In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sara' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione. Nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza il valore dello scatto e' considerato pari a L. 80. Tuttavia, salvo quanto previsto nel provvedimento CIP n. 11/82 citato nelle premesse, le minori entrate relative agli scatti addebitati a valore inferiore a L. 80 gravano su ciascun gestore in proporzione al traffico di rispettiva competenza. Con lo stesso criterio sono attribuite a ciascun gestore le maggiori entrate derivate dall'addebito di scatti a valore superiore a L. 80.
Art. 15
Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella H, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 25.
Art. 16
L'utente ha facolta' di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.
Art. 17
A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 95. Per le comunicazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente, nonche' all'IVA, e' percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi e, a decorrere dal 1 dicembre 1982, con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 130 per ciascuno degli impulsi successivi. Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo art. 25 anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto e' percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo, a partire dal secondo impulso, di L. 100 ogni cinque impulsi; detto incasso aggiuntivo di L. 100, a decorrere dal 1 dicembre 1982, viene effettuato ogni quattro impulsi. Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, e' fissato in L. 100.
Art. 18
Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, e' dovuta, oltre alla quota fissa indicata nella tabella H, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.
Art. 19
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie e' fissata in L. 1.250 per ognuna.
Art. 20
La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane e' fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali. Detta soprattassa e' gia' compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
Art. 21
I canoni e i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per la cessione in uso di circuiti urbani necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura e con le decorrenze di cui alla tabella I.
Art. 22
Per la cessione in uso di circuiti extraurbani nazionali necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 9, i canoni nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella L.
Art. 23
Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 30 per ogni comunicazione documentata.
Art. 24
Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.
Art. 25
Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dei periodi di tempo indicati nella seguente tabella:
Ritmo degli impulsi (secondi)
Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedi al venerdi e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato 360 (6 minuti)
In tutti gli altri orari dei giorni feriali e nei giorni festivi
1.200 (20 minuti)
La suddetta tariffa si applica nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati a decorrere dal 1 febbraio 1983. La tariffa in questione sara' gradualmente estesa alle altre reti urbana con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo e' percepita con l'incasso di L. 100 per ogni impulso, IVA compresa.
Art. 26
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 5
Tabelle
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