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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 197

Current text a fecha 1982-05-04

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, relativo al commissario del Governo;

Visto l'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 688, che ha modificato l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, stabilendo che, per il funzionamento dei propri uffici, i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano si avvalgono di personale collocato fuori ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessita' di modificare l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, al fine di stabilire criteri univoci in materia di destinazione di personale statale presso gli uffici dei commissari del Governo presso le regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; Decreta:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, concernente norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: "Sono altresi' collocati fuori ruolo e messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli impiegati delle amministrazioni dello Stato addetti, a tempo indeterminato, agli uffici del commissario dello Stato per la regione siciliana, del rappresentante del Governo per la regione sarda, del commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e del presidente della commissione di coordinamento per la regione della Valle d'Aosta, entro il limite del contingente del personale stabilito per ciascun ufficio dalle disposizioni vigenti".

Art. 2

Il personale di cui all'art. 1 non viene collocato fuori ruolo ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 3