DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1982, n. 222

Type DPR
Publication 1982-03-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276 e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, n. 1350, con i quali vennero apportate modifiche alla tariffa dei diritti di borsa sopracitati;

Viste le delibere numeri 572 e 573 del 20 dicembre 1980 e n. 530 del 22 dicembre 1981 con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale, dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa, nonche' l'istituzione della tariffa dei diritti di quotazione al locale mercato ristretto;

Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975 con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera n. 317 del 12 gennaio 1978 della Commissione nazionale per le societa' e la borsa con la quale e' stato istituito il mercato ristretto presso la borsa valori di Torino ai sensi della legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e gli articoli 4 e 17 del regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa con delibera n. 233 del 24 giugno 1977;

Sulla

proposta del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1982 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale e al mercato ristretto presso la locale borsa valori e' stabilito nella seguente misura: Quotazione ufficiale: a) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 100 per milione; b) per il capitale successivo, oltre 50 miliardi, lire 50 per milione. Alle societa' richiedenti l'ammissione alla quotazione ufficiale dei propri titoli e' concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno di quotazione, la riduzione del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo anno. Mercato ristretto: a) societa' con capitale nominale non superiore a 5 miliardi di lire: diritto fisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 b) societa' con capitale nominale superiore a 5 e fino a 10 miliardi di lire: diritto fisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 c) societa' con capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire: diritto fisso per i primi 10 miliardi di lire. . . . . . . L. 200.000 diritto proporzionale pari a L. 15 per ogni milione, o frazione, del capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire. Alle societa' richiedenti l'ammissione dei propri titoli al mercato ristretto e' concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno di quotazione. L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie e privilegiate, dalle obbligazioni e dalle azioni di risparmio quotate ufficialmente o al mercato ristretto ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore. L'impegno di quotazione e' annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece la iscrizione avvenga nel secondo semestre, il diritto da corrispondersi e' ridotto a meta'. L'importo delle successive emissioni si somma a quello dei titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel secondo semestre, il diritto dovuto e' ridotto a meta'.

Art. 2

A decorrere dal 1 gennaio 1982 e fino al 31 dicembre 1984 sono concesse le seguenti agevolazioni per il computo dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, con esclusione di quelli ammessi di diritto: a) per il capitale nominale superiore a 500 miliardi e fino a 1.000 miliardi di lire, riduzione del diritto di quotazione nella misura del 50%; b) per il capitale successivo, oltre 1.000 miliardi, riduzione del diritto di quotazione nella misura del 75%.

Art. 3

A decorrere dal 1 gennaio 1982 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per il rilascio delle tessere di accesso ai recinti riservati della locale borsa valori e' stabilita nella seguente misura: Agenti di cambio: rappresentanti alle grida . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 fattorini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 Istituti di credito e banche: osservatore o sostituto osservatore alle grida . . . . . . L. 100.000 rappresentante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 80.000 direttori o procuratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 fattorini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 Commissionari: titolare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 rappresentante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 fattorini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 Remisiers: tessera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 Pubblico: tessera annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 tessera giornaliera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, n. 1350.

PERTINI ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 aprile 1982

Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 15

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.