LEGGE 27 aprile 1982, n. 243

Type Legge
Publication 1982-04-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 dell'atto stesso.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - FORMICA - ANDREATTA - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Arrangement

ARRANGEMENT DE NICE CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO DI NIZZA SULLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI del 15 giugno 1957, modificato a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il 13 maggio 1977 TAVOLA DELLE MATERIE(1) Articolo 1: Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale; definizione e lingue della classificazione. Articolo 2: Portata giuridica e applicazione della classificazione. Articolo 3: Comitato di esperti. Articolo 4: Notifica, entrata in vigore e pubblicazione delle modifiche. Articolo 5: Assemblea dell'Unione particolare. Articolo 6: Ufficio internazionale. Articolo 7: Finanze. Articolo 8: Modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8. Articolo 9: Ratifica e adesione: entrata in vigore. Articolo 10: Durata. Articolo 11: Revisione. Articolo 12: Denuncia. Articolo 13: Rinvio all'articolo 24 della Convenzione di Parigi. Articolo 14: Firma; lingue, funzioni di depositario; notifiche. Articolo 1. Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale; definizione e lingue della classificazione 1) I Paesi ai quali si applica il presente Accordo si costituiscono in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata "classificazione"). 2) La classificazione comprende: i) un elenco delle classi, corredate, ove occorra, di note esplicative; ii) un elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominato "elenco alfabetico"), con l'indicazione della classe in cui ogni prodotto o servizio e' catalogato. 3) La classificazione e' costituita: i) dalla classificazione pubblicata nel 1971 dall'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (qui di seguito denominato "Ufficio internazionale") indicato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, restando inteso, tuttavia, che le note esplicative dell'elenco delle categorie che figurano in tale pubblicazione saranno considerate provvisorie e a titolo di raccomandazioni fino a quando non saranno state elaborate note esplicative dell'elenco delle classi dal Comitato di esperti di cui all'articolo 3; ii) dalle modifiche e dalle integrazioni entrate in vigore in conformita' dell'articolo 4.1) dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 di tale Accordo, prima dell'entrata in vigore del presente Atto; iii) dalle modifiche successivamente apportate in virtu' dell'articolo 3 del presente Atto e che entrano in vigore in conformita' dell'articolo 4.1) del presente Atto. 4) La classificazione e' redatta nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede. 5) a) La classificazione di cui al comma 3) i) nonche' le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3) ii), entrate in vigore anteriormente alla data in cui e' stato aperto alla firma il presente Atto, sono contenute in un esemplare autentico, in lingua francese, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (qui di seguito denominati rispettivamente "Direttore generale" e "Organizzazione"). Anche le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3) ii), che entrano in vigore dopo la data di apertura alla firma del presente Atto vengono depositate in un esemplare autentico, in lingua francese, presso il Direttore generale. b) La versione inglese dei testi di cui alla lettera a) viene redatta dal Comitato di esperti indicato all'articolo 3 subito dopo l'entrata in vigore del presente Atto. Il suo esemplare autentico viene depositato presso il Direttore generale. c) Le modifiche di cui al comma 3) iii) vengono depositate in un esemplare autentico, nelle lingue francese e inglese, presso il Direttore generale. 6) Il Direttore generale, dopo essersi consultato con i Governi interessati, sia sulla base di una traduzione proposta da tali Governi, sia ricorrendo a qualsiasi altro mezzo che non incida finanziariamente sul bilancio dell'Unione particolare ne' dell'Organizzazione, redigera' testi ufficiali di classificazione nelle lingue tedesca, arabica, spagnola, italiana, portoghese, russa e in quelle altre lingue che l'Assemblea di cui all'articolo 5 puo' designare. 7) L'elenco alfabetico, in relazione ad ogni indicazione di prodotto o di servizio, indica un numero d'ordine proprio della lingua in cui e' redatto l'elenco stesso con: i) il numero d'ordine attribuito alla medesima indicazione nell'elenco alfabetico redatto in lingua francese e viceversa, se si tratta dell'elenco redatto in lingua inglese; ii) il numero d'ordine attribuito alla medesima indicazione nell'elenco alfabetico redatto in lingua francese o in quello in lingua inglese, se si tratta dell'elenco stabilito conformemente al comma 6). -------------- (1) Questa tavola delle materie non figura nel testo originale

Accordo-art. 2

Articolo 2. Portata giuridica e applicazione della classificazione 1) Con riserva degli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione e' quella ad essa attribuita da ogni Paese dell'Unione particolare. Segnatamente, la classificazione non vincola i Paesi dell'Unione particolare ne' in relazione all'estensione della protezione del marchio, ne' in relazione al riconoscimento dei marchi di servizio. 2) Ognuno dei Paesi dell'Unione particolare si riserva la facolta' di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario. 3) Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali di registrazione dei marchi i numeri delle categorie di classificazione cui appartengono i prodotti e i servizi per i quali il marchio e' registrato. 4) Il fatto che una denominazione figuri nell'elenco alfabetico non pregiudica in nulla gli eventuali diritti esistenti su tale denominazione.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Comitato di esperti 1) E' istituito un Comitato di esperti in cui e' rappresentato ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare. 2) a) Il Direttore generale puo' e, se richiesto dal Comitato di esperti, deve invitare i Paesi non facenti parte dell'Unione particolare e che siano membri dell'Organizzazione o parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale a farsi rappresentare da propri osservatori nelle riunioni del Comitato di esperti. b) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel settore dei marchi, di cui almeno uno dei Paesi membri sia un Paese dell'Unione particolare, a farsi rappresentare da osservatori nelle riunioni del Comitato di esperti. c) Il Direttore generale puo' e, se richiesto dal Comitato di esperti, deve invitare rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative a prendere parte alle discussioni che le interessano. 3) Il Comitato di esperti: i) decide i cambiamenti da apportare alla classificazione; ii) rivolge ai paesi dell'Unione particolare raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzo della classificazione e a promuoverne l'applicazione uniforme; iii) adotta tutte quelle misure che, senza incidere finanziariamente sul bilancio dell'Unione particolare o dell'Organizzazione, siano atte a facilitare l'applicazione della classificazione da parte dei Paesi in via di sviluppo; iv) e' abilitato a istituire sottocomitati e gruppi di lavoro. 4) Il Comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. Quest'ultimo attribuisce alle organizzazioni intergovernative indicate al comma 2) b), che possono apportare un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione, la facolta' di partecipare alle riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del Comitato di esperti. 5) Le proposte relative alle modifiche da apportare alla classificazione possono essere presentate dall'Amministrazione competente di ogni Paese dell'Unicne particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate presso il Comitato di esperti in virtu' del comma 2) b) e da ogni Paese od organizzazione espressamente invitati dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte vengono comunicate all'Ufficio internazionale che le sottoporra' ai membri del Comitato di esperti e agli osservatori al piu' tardi entro due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nel corso della quale esse saranno esaminate. 6) Ogni Paese dell'Unione particolare dispone di un voto. 7) a) Fatte salve le disposizioni della lettera b), il Comitato di esperti adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare presenti e votanti. b) Le decisioni relative all'adozione delle modifiche da apportare alla classificazione vengono adottate a maggioranza di quattro quinti dei Paesi dell'Unione particolare presenti e votanti. Per modifica si intende ogni trasferimento di prodotti o di servizi da una classe ad un'altra o la creazione di qualsiasi nuova classe. c) Il regolamento interno di cui al comma 4) prevede che, ad eccezione di casi speciali, le modifiche della classificazione vengano adottate al termine di determinati periodi; il Comitato di esperti fissa la durata di ogni periodo. 8) L'astensione non e' considerata un voto.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Notifica, entrata in vigore e pubblicazione delle modifiche 1) Le modifiche decise dal Comitato di esperti, cosi' come le sue raccomandazioni, vengono notificate alle Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare dall'Ufficio internazionale. Le modifiche entrano in vigore sei mesi dopo la data della trasmissione della notifica. Ogni altra modifica entrera' in vigore alla data che sara' fissata dal Comitato di esperti al momento in cui tale modifica sara' adottata. 2) L'Ufficio internazionale include nella classificazione le modifiche entrate in vigore. Tali modifiche saranno oggetti di avvisi pubblicati nei periodici designati dall'Assemblea di cui all'articolo 5.

Accordo-art. 5

Articolo 5. Assemblea dell'Unione particolare 1) a) L'Unione particolare dispone di un'Assemblea composta dai Paesi che hanno ratificato il presente Atto o che vi hanno aderito. b) Il Governo di ciascun Paese e' rappresentato da un delegato che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri od esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono sostenute dal Governo che l'ha designata. 2) a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea: i) tratta tutte le questioni relative al mantenimento ed allo sviluppo dell'Unione particolare ed all'applicazione del presente Accordo; ii) fornisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenute nel debito conto le osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito; iii) esamina ed approva i rapporti e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione (qui di seguito denominato "il Direttore generale") in relazione all'Unione particolare e gli fornisce tutte le direttive utili sulle questioni di competenza dell'Unione particolare; iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare ed approva i conti di chiusura; v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare; vi) crea, oltre al Comitato di esperti di cui all'articolo 3, gli altri Comitati di esperti ed i gruppi di lavoro che essa ritiene utili per la realizzazione degli obiettivi dell'Unione particolare; vii) decide quali sono i paesi non membri dell'Unione particolare e quali le organizzazioni intergovernative che possono essere ammessi alle sue riunioni in qualita' di osservatori; viii) adotta le modifiche degli articoli 5, 6, 7 e 8; ix) intraprende ogni altra azione appropriata al fine di conseguire le finalita' dell'Unione particolare; x) adempie a tutti gli altri compiti previsti dal presente Accordo. b) L'Assemblea delibera sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver preso conoscenza del parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3) a) Ogni Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni della lettera b), se durante una sessione il numero dei paesi rappresentati e' inferiore alla meta' ma eguale o superiore ad un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' prendere decisioni; tuttavia tali decisioni, ad eccezione di quelle concernenti la procedura, diverranno esecutive solo quando saranno soddisfatte le condizioni enunciate qui di seguito. L'Ufficio internazionale comunica le suddette decisioni ai paesi membri dell'Assemblea che non sono stati rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data della suddetta comunicazione, il proprio voto o la propria astensione. Se allo scadere di tale periodo il numero dei paesi che hanno espresso in questo modo il proprio voto o la propria astensione e' pari o superiore al numero dei paesi mancante al raggiungimento del quorum in occasione della sessione, le suddette decisioni divengono esecutive purche' al tempo stesso rimanga acquisita la maggioranza necessaria. d) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8. 2), le decisioni dell'Assemblea vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non viene considerata alla stregua di un voto. f) Un delegato non puo' rappresentare piu' di un paese e puo' votare solo a nome di esso. g) I paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea vengono ammessi alle riunioni di questa in qualita' di osservatori. 4) a) L'Assemblea si riunisce ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo in cui si riunisce l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, dietro richiesta di un quarto dei paesi membri dell'Assemblea. c) L'ordine del giorno di ogni sessione e' preparato dal Direttore generale. 5) L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Ufficio internazionale 1) a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono assicurati dall'Ufficio internazionale. b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura il Segretariato dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di ogni altro comitato di esperti ed ogni gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti possono creare. c) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta. 2) Il Direttore generale ed ogni membro del personale da lui designato prendono parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di ogni altro comitato di esperti o di ogni gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti possono creare. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e' d'ufficio segretario di tali organi. 3) a) L'Ufficio internazionale, secondo le direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo diverse da quelle degli articoli 5, 6, 7 e 8. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare delle organizzazioni intergovernative ed internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate prendono parte, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tali conferenze. 4) L'Ufficio internazionale esegue tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Accordo-art. 7

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