LEGGE 28 aprile 1982, n. 244

Type Legge
Publication 1982-04-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla convenzione europea del 13 dicembre 1968, di cui alla legge 12 aprile 1973, n. 222, di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione, sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottato a Strasburgo il 10 maggio 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 del protocollo stesso.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - BARTOLOMEI - BALZAMO - MANNINO - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Protocole

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX EN TRANSPORT INTERNATIONAL Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del presente Protocollo addizionale. Vista la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, qui di seguito chiamata la "Convenzione", aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Parigi il 13 dicembre 1968 e che prevede norme comuni per evitare ogni sofferenza agli animali trasportati; Considerato che e' importante che la CEE divenga Parte contraente di detto strumento, tenuto conto della sua competenza nelle materie oggetto della Convenzione; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. L'articolo 48 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo: "4. La Comunita' economica europea puo' diventare Parte contraente alla presente Convenzione con la firma di quest'ultima. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti della Comunita' sei mesi dopo la data della sua firma".

Protocollo-art. 2

Articolo 2. All'articolo 52 della Convenzione, le parole "ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione" vengono sostituite dalle parole "ogni Parte contraente non membro del Consiglio".

Protocollo-art. 3

Articolo 3. L'articolo 47, paragrafo 2, della Convenzione viene completato dal comma seguente: "In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui una e' Stato membro della Comunita' economica europea, anch'essa Parte contraente, l'altra Parte contraente inviera' la richiesta di arbitrato sia a detto Stato membro che alla Comunita', che gli notificheranno congiuntamente, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro o la Comunita', oppure lo Stato membro e la Comunita' si costituiscono parti alla controversia. In mancanza di detta notifica entro i termini stabiliti, lo Stato membro e la Comunita' verranno considerati come una sola parte alla controversia per l'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione e la procedura del tribunale arbitrale. La stessa cosa vale qualora lo Stato membro e la Comunita' si costituiscono insieme parte alla controversia".

Protocollo-art. 4

Articolo 4. 1. Il presente Protocollo addizionale e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione e che possono diventare Parti al Protocollo addizionale mediante: a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione possono aderire anche al presente Protocollo addizionale. 3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Protocollo-art. 5

Articolo 5. Il presente Protocollo addizionale entrera' in vigore quando tutte le Parti contraenti alla Convenzione saranno diventate Parti al Protocollo addizionale conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

Protocollo-art. 6

Articolo 6. Dalla data della sua entrata in vigore, il presente Protocollo addizionale sara' parte integrante della Convenzione. A partire da detta data nessuno Stato potra' diventare Parte contraente alla Convenzione senza diventare allo stesso tempo Parte contraente al Protocollo addizionale.

Protocollo-art. 7

Articolo 7. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Commissione della Comunita' economica europea: a) ogni firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) ogni firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione; d) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo addizionale in conformita' al suo articolo 5. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Strasburgo, il 10 maggio 1979, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario e aderente. (Seguono le firme)

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