DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1982, n. 268
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Tenuta del registro nazionale della stampa
Il servizio dell'editoria di cui all'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 - nei successivi articoli designata "la legge" senza ulteriori specificazioni - provvede, sotto la vigilanza del garante, alla tenuta del registro nazionale della stampa. Presso il servizio devono essere depositati senza eccezioni tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge.
Art. 2
Organizzazione del registro
Il registro nazionale della stampa consta di: 1) un registro cronologico nel quale debbono essere annotati progressivamente, giorno per giorno, mittente, oggetto e data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto; 2) un registro-repertorio degli editori di pubblicazioni quotidiane e periodiche, incluse le agenzie di stampa, e delle imprese concessionarie di pubblicita', nel quale sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Tali atti, comunicazioni e documenti sono separatamente conservati in fascicoli a numerazione progressiva che costituiscono parte integrante del registro-repertorio. In esso sono altresi' inseriti i dati relativi alle imprese iscritte d'ufficio, per le quali sono del pari istituiti appositi fascicoli, a norma dell'art. 11, sesto comma, della legge.
Art. 3
Obbligo di iscrizione
Gli editori di giornali iscritti come quotidiani nei registri di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nonche' gli editori di periodici e riviste i quali abbiano alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti iscritti all'albo professionale, che prestino la loro attivita' giornalistica quotidiana con carattere di continuita' e con vincolo di dipendenza, a norma del contratto collettivo di lavoro, con contratto a tempo pieno, sempre che pubblichino non meno di tredici numeri l'anno, e gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo e quinto comma dell'art. 27 della legge, sono tenuti, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, a presentare domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa. La domanda deve essere indirizzata al servizio della editoria, corredata degli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 11 della legge, sempre che questi ultimi non siano gia' stati depositati a norma del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, o del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, e non siano intervenute variazioni rispetto a quanto in essi attestato. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta espressa menzione nella domanda. Accertate la regolarita' della domanda e la completezza dei relativi allegati, l'impresa viene iscritta nel registro-repertorio. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data della domanda.
Art. 4
Dichiarazione dell'editore
Ai fini degli adempimenti di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 11 della legge, gli editori sono tenuti a dichiarare le testate delle quali sia stato pubblicato almeno un numero e delle quali siano proprietari o abbiano la disponibilita' per effetto di contratti d'affitto, di affidamento in gestione o di cessione in uso a qualsiasi titolo. L'elencazione delle testate edite deve essere corredata dall'indicazione per ciascuna di esse del luogo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Art. 5
Trasmissione di documenti
In sede di prima applicazione della legge, a norma del secondo comma dell'art. 47 della stessa, i documenti di cui al sesto comma, lettere b), c) e d), dell'art. 1 della legge dovranno essere trasmessi al servizio dell'editoria entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. A decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le comunicazioni di cui al sesto comma, lettera a), dell'art. 1 della legge devono essere effettuate entro le 24 ore successive alla avvenuta cessazione delle pubblicazioni ovvero al trasferimento della testata. Le comunicazioni di cui al sesto comma, lettere c) e d), dell'art. 1 della legge devono essere effettuate nel termine di cui al precedente primo comma ovvero entro trenta giorni dalla assemblea che approva il bilancio della societa', se successiva alla data di pubblicazione del presente decreto. Le comunicazioni di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma debbono essere effettuate dal legale rappresentante dell'impresa editrice. Per quanto riguarda le comunicazioni della lettera d) dello stesso comma, i legali rappresentanti delle societa' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge hanno l'obbligo di richiedere alle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' editrice o alle societa' che comunque direttamente o indirettamente la controllino, l'elenco dei soci e di trasmettere entro trenta giorni le comunicazioni ricevute. I legali rappresentanti delle societa' intestatarie di azioni o quote delle societa' editrici ovvero delle societa' che comunque direttamente o indirettamente la controllino sono tenuti entro trenta giorni dalla richiesta a fornire l'elenco dei propri soci.
Art. 6
Disciplina dell'intestazione di azioni o quote
I titolari di azioni o quote di societa' editrici diversi da quelli previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge, i cui diritti siano anteriori alla data di entrata in vigore della legge non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee sociali. Gli obblighi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge si riferiscono alle azioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie. Il divieto di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge si riferisce alle azioni o quote delle societa' editrici nonche' delle societa' che direttamente o indirettamente ne abbiano il controllo o siano collegate con le societa' editrici medesime ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge si applicano alle societa' per azioni quotate in borsa che abbiano assolto agli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, nei modi e nei termini stabiliti dallo stesso decreto e successive disposizioni. Le imprese editrici costituite in forma di societa' per azioni e non quotate in borsa sono sottoposte alla disciplina di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, ai sensi dell'art. 1 dodicesimo comma, della legge limitatamente agli adempimenti non collegati alla quotazione in borsa.
Art. 7
Collegamenti di carattere finanziario e organizzativo
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge, per collegamenti di carattere finanziario ed organizzativo si intendono quei collegamenti i quali determinino una distribuzione degli utili o una imputazione delle perdite, derivanti dall'attivita' delle imprese editrici, diverse, quanto ai soggetti ed alla misura, da quelle che sarebbero avvenute, in base all'assetto della proprieta', in assenza di quei collegamenti, nonche' quei collegamenti in virtu' dei quali vengono attribuiti poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni possedute.
Art. 8
Dichiarazioni ulteriori
Gli editori di cui al precedente art. 3 devono comunicare al servizio dell'editoria, entro trenta giorni dal perfezionamento formale, ogni variazione in ordine a quanto attestato dai documenti allegati alla domanda di iscrizione nel registro nazionale della stampa. I trasferimenti di azioni, partecipazioni o quote di cui al primo, quarto e sesto comma dell'art. 2 della legge, nonche' i trasferimenti di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 3 della legge, devono essere comunicati dagli aventi causa, con apposita dichiarazione scritta, al servizio dell'editoria entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione nel libro dei soci della societa' cui si riferiscono. Nel caso di trasferimento di azioni delle societa' editrici di cui al terzo comma dell'art. 1 e di cui al primo e terzo comma dell'art. 18 della legge, l'efficacia della girata e' subordinata all'iscrizione nel libro dei soci, che deve avvenire entro i trenta giorni ad essa successivi. L'iscrizione puo' essere effettuata anche a cura del dante causa.
Art. 9
Esclusione dall'obbligo di comunicazione
Le comunicazioni di cui all'art. 2, 1° comma, e quelle dell'art. 3, 1° comma della legge, sono obbligatorie quando vengono superate le percentuali ivi previste, sia che l'acquisto sia avvenuto con un unico atto, sia quando, a seguito di successivi acquisti, uno stesso soggetto diventi intestatario di un numero di azioni o quote eccedenti il limite suddetto.
Art. 10
Intestazioni fiduciarie
I partiti politici rappresentati almeno in un ramo del Parlamento o in una assemblea o consiglio legislativo regionale o provinciale, nonche' le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali intendono avvalersi della facolta' di intestare fiduciariamente azioni o quote di societa' editrici di quotidiani e periodici, devono trasmettere al registro nazionale della stampa: a) il testo della relativa deliberazione; b) la dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione viene effettuata, corredata dagli estremi anagrafici nel caso di persone fisiche o dalla denominazione e dall'indicazione della sede nel caso di societa'; c) copia dello statuto del partito o associazione sindacale in vigore al momento della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata. La deliberazione di cui al precedente comma puo' essere adottata anche da un organo territoriale del partito o associazione sindacale ovvero da una associazione ad essi direttamente aderente, a condizione che gli statuti del partito o associazione sindacale contemplino tale organo o prevedano tale possibilita' di adesione. Nelle ipotesi previste dal comma che precede devono essere trasmessi al servizio dell'editoria lo statuto del partito o associazione sindacale, con indicazione specifica delle norme da cui risulti la posizione dell'organo territoriale, nonche' l'eventuale statuto di questo, ovvero lo statuto dell'associazione aderente e quello del partito o associazione sindacale cui essa aderisce, sottoscritti con firma autenticata dai rispettivi legali rappresentanti. Ove venga per qualsiasi motivo a cessare il rapporto di adesione di cui al precedente secondo comma, sia il partito politico o la associazione sindacale rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sia l'associazione ad essi aderente, sono tenuti a comunicare al registro nazionale della stampa l'avvenuta cessazione del rapporto entro trenta giorni dalla data in cui questa sia intervenuta. Trascorsi, comunque, centottanta giorni dalla data in cui, in conformita' con gli statuti rispettivi, essa sia divenuta definitiva, l'associazione gia' aderente deve comunicare al registro nazionale della stampa il nuovo proprietario delle azioni o quote, ovvero depositare le azioni presso la Banca d'Italia, restando in ogni caso precluso l'intervento e il voto nelle assemblee.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650))
Art. 12
Violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione
Le cancellerie dei Tribunali trasmettono al servizio dell'editoria, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, copia dei fogli del registro di cui all'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che contengono registrazioni relative a testate quotidiane, periodiche e di agenzia di stampa, per le quali non sia stata accertata la decadenza. Le nuove iscrizioni nel predetto registro nonche' ogni mutamento negli elementi di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge devono essere del pari comunicati entro il 31 dicembre dell'anno in cui siano intervenuti. Allorche' il servizio dell'editoria, sulla base delle comunicazioni ad esso trasmesse ai sensi del comma precedente dalle cancellerie dei Tribunali, constati che un editore non ha adempiuto all'obbligo di iscrizione nel registro nazionale della stampa di cui all'art. 11 della legge, provvede ad inviare formale diffida. Trascorsi centoventi giorni dalla ricezione della diffida senza che l'editore abbia ottemperato all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il servizio procede alla loro acquisizione, per il tramite dei competenti organi dello Stato, e alla conseguente iscrizione d'ufficio. Analogamente si procede in caso di omesse o incomplete trasmissioni degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini della iscrizione. Il servizio dell'editoria comunica al garante ogni violazione degli obblighi di iscrizione e comunicazione previsti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 18, 19 e 47 della legge. Il garante e' responsabile della denuncia alla autorita' giudiziaria e delle segnalazioni all'autorita' amministrativa ai fini della applicazione delle sanzioni e delle altre misure previste dalla legge. Resta salvo l'obbligo di rapporto previsto dagli articoli 2 e 3 del codice procedura penale, sanzionato penalmente dagli articoli 361 e 362 del codice penale a carico di tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, i quali vengano a conoscenza di reati concernenti la materia dell'editoria.
Art. 13
Certificazioni
Le domande tendenti ad ottenere la certificazione prevista dal nono comma dell'art. 11 della legge in ordine all'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione a carico dell'editore durante l'anno finanziario precedente dovranno essere inoltrate in duplice copia al servizio dell'editoria compilate conformemente all'allegato modello A. Nella domanda l'editore dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita' di non aver omesso alcuna delle dichiarazioni alle quali e' tenuto e che nessuna variazione rispetto al loro contenuto e' intervenuta successivamente. Il servizio dell'editoria restituira' al richiedente una delle due copie apponendovi il proprio visto per conformita'. Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge e gli imprenditori di cui al quarto comma del medesimo articolo, hanno diritto di ottenere, presentando apposita domanda, certificazioni comprovanti la posizione nel registro nazionale della stampa delle testate da essi pubblicate o servite. Le certificazioni possono esclusivamente riguardare la proprieta', l'editore della testata e l'esistenza di eventuali contratti di affitto, di cessione in uso della stessa o di esclusiva pubblicitaria. Ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della legge a favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale, il servizio dell'editoria potra' rilasciare a seguito di specifica richiesta alla competente divisione dell'editoria libraria e diffusione della cultura del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, le attestazioni atte ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 18 e 19 della legge. Le certificazioni di cui ai commi che precedono possono essere del pari richieste, a proprie spese, da ogni cittadino.
Art. 14
Requisiti per l'accesso alle provvidenze
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)). Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 18 e quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'art. 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
Art. 15
Imprese concessionarie di pubblicita'
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