DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1982, n. 281

Type DPR
Publication 1982-05-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate; Preso atto che in data 4 febbraio 1982 e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge n. 833/78, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, riportato nello allegato testo.

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1982

Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 15

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI CON I MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA, AI SENSI DELL'ART. 48, LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833. (Sottoscritto presso il Ministero della sanita' il 4 febbraio 1982) Art. 1. Istituzione del servizio Ciascuna regione, sulla base delle proposte formulate dalle UU.SS.LL. e sentito il comitato di cui al successivo art. 8, programma l'istituzione sul territorio regionale dei servizi di guardia medica notturna, festiva e prefestiva, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici-art. 2

Art. 2. Graduatorie Il personale medico necessario per le attivita' sanitarie di cui al precedente art. 1 e' tratto dalle graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale. Non possono essere inseriti nelle graduatorie di cui al comma precedente i medici che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato una anzianita' di laurea superiore a 15 anni. I medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie devono inviare, entro il 30 aprile di ogni anno, al comitato ex art. 8 della regione in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda - conforme allo schema allegato sub lettera A - corredata del certificato di iscrizione all'albo professionale e della documentazione atta a provare il possesso dei titoli dichiarati. Nella domanda, a pena di nullita', devono essere indicate, in ordine di preferenza le UU.SS.LL., fino a un massimo di cinque, presso le quali il medico aspira a svolgere la propria attivita'. Nel caso che una delle cinque UU.SS.LL. prescelte faccia parte di un comune comprendente piu' UU.SS.LL., la preferenza si intende riferita a tutte le UU.SS.LL. del comune. Il comitato ex art. 8, in base ai titoli ed ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 4, predispone entro il 30 giugno una graduatoria unica regionale, da valere per l'anno solare successivo, articolandola, quindi, in base alle preferenze espresse dai medici, per le singole UU.SS.LL. - nell'ambito delle quali la programmazione regionale prevede l'istituzione dei servizi di guardia - specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, l'orario settimanale d'incarico acquisibile ai sensi del successivo art. 6, le eventuali situazioni di incompatibilita' e la residenza. Il comitato di cui al comma precedente provvede, entro il 15 settembre, alla pubblicazione delle graduatorie, regionale e per UU.SS.LL., mediante affissione in apposito albo per la durata di quindici giorni. I medici interessati possono inoltrare, entro il 15 ottobre, eventuali istanze di riesame della loro posizione al comitato predetto, il quale decide entro i successivi venti giorni e trasmette, quindi, le graduatorie - regionale e per UU.SS.LL. - all'amministrazione regionale per la successiva approvazione. Il relativo provvedimento dev'essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. L'amministrazione regionale invia tempestivamente il Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici della regione nonche' ai comitati di cui agli articoli 7 e 8. I medici gia' inseriti nella graduatoria annuale, ai quali non sia stato conferito un incarico ai sensi delle presenti norme, presentando domanda per essere inclusi nelle graduatorie dell'anno successivo, devono corredarla soltanto della documentazione probatoria dei titoli che comportano modificazione del precedente punteggio.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici-art. 3

Art. 3. Incompatibilita' Gli incarichi di cui all'art. 5 del presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6) dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che: a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 250 e 132 scelte. Per la durata del presente accordo e' consentito ai medici confermati ai sensi della norma transitoria n. 1 di detenere un numero di scelte non superiore rispettivamente a 350 e 187 unita'. Tali sanitari peraltro ove dispongano di un numero di scelte superiore rispettivamente a 250 o 132, possono svolgere attivita' di guardia medica in forma attiva fino alla concorrenza della meta' del massimale orario settimanale di cui al successivo art. 6. Non e' consentito ai medici che si trovino nelle condizioni del presente punto a) autolimitare il proprio massimale; b) sia "associato" ai sensi della norma transitoria n. 3 dell'accordo con i medici di medicina generale o della norma transitoria n. 6 dell'accordo con gli specialisti pediatri di libera scelta e percepisca complessivamente compensi per un numero di scelte superiore ai limiti di cui al primo comma della lettera a) che precede. Per la durata del presente accordo ai medici "associati" si applica il disposto del secondo comma della lettera a); c) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; d) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica e' consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino a un massimo di 6 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non puo' superare la meta' del massimale di cui al successivo art. 6; e) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.; f) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in strutture sanitarie di cui all'[art. 43 della legge numero 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); g) operi come dipendente o in virtu' di un rapporto continuativo di collaborazione professionale presso case di cura private o strutture sanitarie di cui all'[art. 43 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art43); h) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del Fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'esercizio di funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. non e' compatibile con l'esercizio contemporaneo delle attivita' di cui al presente accordo, limitatamente all'ambito territoriale dell'U.S.L. in cui tali attivita' debbano essere svolte. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta la immediata decadenza dell'incarico, che e' pronunciata dalla U.S.L., sentito il comitato ex art. 7. Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 6 l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici-art. 4

Art. 4. Titoli per la formazione delle graduatorie I titoli da valutare ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati di seguito, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi: a) Iscrizione all'albo professionale (per ciascun mese) (sedici giorni equivalgono ad un mese). . . . . . . . . punti 0,02 b) Specializzazione (per ciascuna specializzazione). . . . punti 0,20 c) Tirocinio abilitante svolto ai sensi della [legge n. 148/75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;148) (per ciascun tirocinio) . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 d) Corsi di aggiornamento professionale di durata almeno trimestrale, effettuati presso istituzioni pubbliche e documentati da una attestazione di presenza e di profitto. Il punteggio e' determinato dal comitato regionale ex art. 8 in relazione alla natura, alla durata ed alle modalita' dei corsi, fino al massimo di: per ciascun corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,08 e) Titoli di servizio: 1) Attivita' di servizio prestato come medico dipendente da amministrazioni pubbliche (compresi gli incarichi temporanei): per ciascun mese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 2) Attivita' di assistenza stagionale nelle localita' turistiche: per ciascun mese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 3) Attivita' di medico di medicina generale o pediatra convenzionato di libera scelta (comprese le attivita' di sostituzione): per ciascun mese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10 4) Attivita' di medico convenzionato a rapporto orario con amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'attivita' di guardia medica territoriale notturna e festiva svolta in forma attiva: per ogni 12 ore di attivita' . . . . . . . . . . . . . . punti 0,02 5) Attivita' di guardia medica territoriale svolta in forma di disponibilita': per ogni turno (12 ore) . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,01 Il servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) e' valutato quando sia stato effettuato dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale nella misura di punti 0,10 al mese. Sul totale dei servizi appartenenti alla medesima categoria, le frazioni di mese superiori al 50% sono considerate periodo intero. I titoli di servizio di cui alla lettera e), appartenenti a categorie diverse, non sono cumulabili, se relativi ad attivita' svolte nello stesso periodo. Per i servizi di cui alla lettera e), punti 3) e 4), del primo comma del presente articolo, svolti in zone riconosciute di residenza disagiata dal comitato regionale il punteggio e' raddoppiato. In aggiunta ai punteggi di cui sopra, ai medici che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo o trattamento pensionistico e che non siano in posizione di incompatibilita', vengano attribuiti ulteriori 6 punti. Tale punteggio sara' tolto nel caso che, all'atto del conferimento dell'incarico, risultino venute meno le condizioni anzidette e si procedera' alla revisione della posizione del medico in graduatoria. Nel caso di parita' di punteggio complessivo tra piu' concorrenti, prevale il concorrente con maggiore anzianita' di laurea, quindi il concorrente piu' anziano d'eta' ed, infine, in caso di ulteriore parita', il concorrente laureatosi con miglior punteggio.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici-art. 5

Art. 5. Conferimento dell'incarico I medici titolari, da almeno dodici mesi, di incarico di guardia medica in forma attiva nell'ambito della regione possono inviare, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai comitati di gestione delle UU.SS.LL. della stessa regione, presso le quali intendono essere trasferiti, apposita richiesta di trasferimento. Ciascun comitato di gestione entro il 30 novembre successivo forma una graduatoria annua delle domande pervenute, in base all'anzianita' di incarico in guardia medica attiva; in caso di pari anzianita' di servizio, si applicano i criteri di preferenza di cui all'ultimo comma dell'art. 4. La graduatoria ha valore dal 1 gennaio dell'anno successivo. Gli incarichi vacanti per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente accordo vengono conferiti in via prioritaria ai medici che hanno inviato domanda di trasferimento e secondo l'ordine della relativa graduatoria. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, gli incarichi vengono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di U.S.L., di cui all'art. 2, tenendo presente che ai medici i quali da almeno sei mesi, risultino residenti nell'ambito territoriale della U.S.L. ovvero nell'ambito comunale, quando si tratti di comuni comprendenti piu' UU.SS.LL., spetta un punteggio aggiuntivo pari ai 50% del punteggio conseguito. A tal fine, il medico avente titolo in base alla posizione di graduatoria e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R. a presentarsi presso la sede dell'U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. Il medico disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal medico interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo indeterminato con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. Il medico incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. In caso di carenza della graduatoria di U.S.L., l'incarico e' conferito secondo l'ordine della graduatoria regionale. I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro status che comporti modifica dei requisiti, ovvero possa costituire motivo di incompatibilita', o, altrimenti, possa avere influenza per eventuali limitazioni d'orario. Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro il 30 aprile la dichiarazione di cui all'allegato B. In sede regionale si determineranno le modalita' piu' opportune per evitare che il medico assuma incarichi non compatibili in piu' UU.SS.LL. Nel caso di servizi svolti, in forma di disponibilita', secondo quanto previsto dal successivo art. 13, sono conferiti incarichi a tempo determinato.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici-art. 6

Art. 6. Massimale orario Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al presente accordo possono essere espletati per conto di una sola U.S.L. e sono conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24 ore. A livello regionale le parti firmatarie del presente accordo, in relazione ad esigenze di carattere locale, concordano criteri per la determinazione degli orari settimanali degli incarichi da attribuire tenendo presente che: salvo quanto disposto dalle lettere a), b) e d) dell'art. 3 l'orario massimo di 24 ore puo' essere assegnato al medico che, per lo svolgimento di altre attivita', non abbia un impegno settimanale superiore a 6 ore; l'orario settimanale di incarico e' proporzionalmente ridotto, fino ad un minimo di 8 ore, nei confronti dei medici che abbiano altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 6 e fino ad un massimo di 22. Per esigenze del servizio, d'intesa con l'interessato l'incarico puo' anche essere espletato secondo turni orari settimanali di differente durata, fermo restando il limite di orario mensile derivante dalla lettera d'incarico.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali medici-art. 7

Art. 7. Comitato consultivo di U.S.L. In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: il presidente della U.S.L. o suo delegato, che lo presiede; due membri designati dal comitato di gestione della U.S.L.; tre rappresentanti dei medici di cui due incaricati ai sensi delle norme di cui al presente accordo e uno designato dalla rappresentanza medica in seno al corrispondente comitato consultivo di cui all'art. 8 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale. I due rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico di ciascuna U.S.L. con il sistema elettorale previsto dall'art. 8 dell'accordo per la medicina generale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della U.S.L. Il comitato esprime pareri e formula proposte in ordine alla migliore organizzazione delle attivita' contemplate dal presente accordo, nell'ambito territoriale di competenza. Esprime, altresi', parere obbligatorio nei casi di proposte di rinvio alla commissione locale di disciplina.

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