LEGGE 27 aprile 1982, n. 283
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno ascemita di Giordania per la costituzione e il funzionamento dei servizi aerei programmati, con l'annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 28 marzo 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX dell'accordo stesso.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - CAPRIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF SCHEDULED AIR SERVICES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO ASCEMITA DI GIORDANIA PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AEREI STABILITI Il Governo italiano ed il Governo giordano (qui di seguito denominati "Parti contraenti"), avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei tra i loro rispettivi territori hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente richiesto dal contesto: a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati o della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa; b) il termine "Autorita' aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e, nel caso della Giordania, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere quelle funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita'; c) il termine "compagnia aerea designata" indica una compagnia aerea che una Parte contraente avra' designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate in tale notifica; d) i termini "territorio", "servizi aerei", "servizi aerei internazionali" e "scalo per fini non di traffico" hanno il significato rispettivamente assegnato loro negli articoli 2 e 96 della Convenzione; e) il termine "tariffa" indica l'importo da pagare per il trasporto di passeggeri e del carico e le condizioni alle quali si applica tale importo, ivi incluse le spese e i diritti di agenzia e altri servizi ausiliari, ad esclusione del compenso e delle condizioni per il trasporto della posta.
Accordo-art. 2
Articolo 2. 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'Allegato del presente Accordo (qui di seguito rispettivamente denominati "servizi concordati" e "rotte specificate"). 2. Salve le disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti: a) volare, senza atterrarvi, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente; b) atterrare sul territorio dell'altra Parte contraente per fini non di traffico; e, c) nell'esercitare un servizio concordato su una rotta specificata, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Allegato al presente Accordo, allo scopo di sbarcare e imbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta proveniente da o destinato al territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo. 3. Nulla di quanto contenuto al paragrafo 2) del presente articolo dovra' interpretarsi come se conferisse alla compagnia aerea di una Parte contraente il diritto di imbarcare,nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta dietro remunerazione o su nolo destinati ad un altro punto nel territorio di detta altra Parte contraente.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto - attraverso le autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Una volta ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, attraverso le proprie autorita' aeronautiche e subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, concedera' senza indugio alla compagnia aerea designata la appropriata autorizzazione all'esercizio. 3. Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di fornitore assicurazioni che e' qualificata a realizzare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente applicati all'attivita' dei vettori aerei ed all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali. 4. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare la concessione ad una compagnia aerea dei privilegi specificati al paragrafo 2) dell'articolo 2 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una compagnia aerea di tali privilegi in ogni caso in cui non sia sicura che la proprieta' sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della stessa. 5. La compagnia aerea cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi concordati, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo. 6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di negare o revocare l'autorizzazione all'esercizio o di imporre quelle condizioni che potra' ritenere necessarie nel caso che la compagnia aerea designata manchi di conformarsi alle leggi o ai regolamenti della Parte contraente che concede tali privilegi e nel caso in cui, a giudizio di detta Parte, esista una incapacita' a soddisfare le condizioni in base alle quali i diritti sono stati concessi ai sensi del presente Accordo. Tale azione verra' esercitata solo dopo consultazioni tra le due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno iniziare entro un termine di 60 giorni dalla data della richiesta.
Accordo-art. 4
Articolo 4. I certificati di navigabilita' aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte contraente o convalidati ed ancora validi saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i certificati di competenza e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un Paese terzo.
Accordo-art. 5
Articolo 5. 1. I carburanti, olii, lubrificanti, le provviste di bordo (ivi inclusi cibi, bevande e tabacchi), le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo dell'aeromobile della compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente che esercita i servizi aerei concordati, sono esentati da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale, subordinatamente ai regolamenti doganali normalmente applicati su detto territorio, ad eccezione degli oneri relativi a servizi prestati. 2. L'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente impegnata nei servizi concordati sara' ammesso nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale. 3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo presenti sull'aeromobile della compagnia aerei designata di una Parte contraente per l'esercizio dei servizi concordati saranno ammessi sul territorio dell'altra Parte contraente in esenzione da imposte doganali, tasse d'ispezione e ogni altro onere fiscale, anche quando siano consumati o utilizzati da detto aeromobile durante voli su detto territorio. 4. I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo imbarcato sull'aeromobile della compagnia aerea designata di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente saranno esentati da imposte doganali, tasse d'ispezione ed ogni altro onere fiscale, a condizione che i regolamenti doganali di detto territorio siano osservati e ad esclusione degli oneri relativi a servizi prestati. 5. I carburanti, gli olii lubrificanti, il normale equipaggiamento, le parti di ricambio e le provviste di bordo che sono esenti da ogni imposta doganale e altri oneri, ai sensi delle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono, non potranno essere sbarcati senza il permesso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. Ove non possano essere usati o consumati, essi dovranno essere riesportati salvo che il loro trasferimento a favore di un'altra compagnia aerea o la loro importazione permanente non sia autorizzata in conformita' con le disposizioni in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente interessata. In attesa del loro uso o riesportazione, i suddetti materiali verranno tenuti sotto il controllo delle autorita' doganali. 6. Le esenzioni stabilite nel presente articolo, che si applicano anche a quella parte dei suddetti materiali usati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, verranno concesse su una base di reciprocita' e potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalita' normalmente applicabili in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.
Accordo-art. 6
Articolo 6. Alle compagnie aeree designate da entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed uguali opportunita' di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori. Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Parte contraente dovra' tener conto degli interessi della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sulle rotte specificate o su parte delle stesse rotte.
Accordo-art. 7
Articolo 7. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti contraenti dovranno attenersi ai requisiti del pubblico relativamente al trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere quale obiettivo primario la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le attuali esigenze e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea e il territorio dell'altra Parte contraente. Le norme relative al trasporto di passeggeri, carico e posta sia imbarcati sia sbarcati negli scali sui territori di Paesi terzi lungo le rotte specificate verranno fissate in conformita' con il principio generale per cui la capienza dovra' corrispondere a: a) i requisiti di traffico tra i Paesi di origine e quelli di destinazione; b) i requisiti dell'esercizio di servizi aerei diretti; c) i requisiti di traffico dell'arca attraverso cui la compagnia aerea passa dopo aver tenuto conto degli interessi di altri servizi di trasporto istituiti da compagnie aeree degli Stati compresi nell'area. Prima dell'inaugurazione dei servizi concordati e per le successive variazioni della capienza le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno convenire circa l'applicazione pratica dei principi contenuti nei paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle compagnie aeree designate.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1. Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato verranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i fattori connessi ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli standards di velocita' e di capienza) e, ove ritenuto opportuno, le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformita' alle disposizioni seguenti del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1) del presente articolo verranno, se possibile, concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate (ove cio' sia ritenuto opportuno, di concerto con altre compagnie aeree che operano sull'intera rotta o parte di essa). Tale accordo sara' raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA). 3. Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari questo periodo puo' essere ridotto, se le autorita' aeronautiche cosi' convengono. 4. Se le compagnie aeree designate non possono concordare sulle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno cercare di determinare le tariffe mediante accordo tra loro. 5. Se le autorita' aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di qualsiasi tariffa sottoposta loro ai sensi del paragrafo 3) del presente articolo o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 4), la controversia sara' risolta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12 del presente Accordo. 6. a) Nessuna tariffa potra' entrare in vigore se le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti non ne e' soddisfatta, salvo ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 12 del presente Accordo. b) Le tariffe fissate conformemente alle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finche' non verranno fissate nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. 9
Articolo 9. 1. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione, volo all'interno o partenza dal suo territorio, di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o nell'esercizio, navigazione e conduzione di tale aeromobile mentre si trova sul suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente. 2. Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte contraente relativi all'ammissione, permanenza o partenza, dal suo territorio, di passeggeri, equipaggi, merci e posta, come i regolamenti relativi all'ingresso, partenza, emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane e quarantena si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportata dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente mentre si trova nel territorio di detta Parte contraente.
Accordo-art. 10
Articolo 10. 1. Ciascuna Parte contraente concedera' alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente, su basi di reciprocita', il diritto di mantenere negli scali specificati sulla tabella delle rotte sul suo territorio uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle Parti contraenti o di entrambe, nella misura che si rendera' necessaria per le esigenze della compagnia aerea designata. 2. L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle Parti contraenti sara' possibile solo subordinatamente all'approvazione delle autorita' competenti. 3. Tutto il suddetto personale sara' assoggettato alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio. 4. Il numero di tale personale, fissato di concerto tra le compagnie aeree designate, dovra' essere sottoposto all'approvazione delle autorita' competenti delle due Parti contraenti. 5. Ciascuna Parte contraente fornira' a detti uffici e personale ogni assistenza e facilitazione necessaria.
Accordo-art. 11
Articolo 11. Ove una delle due Parti contraenti reputi desiderabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e tali consultazioni dovranno aver luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora le autorita' aeronautiche raggiungano un accordo su un emendamento del presente Accordo, tale emendamento entrera' in vigore allorche' sara' confermato con uno Scambio di Note diplomatiche.
Accordo-art. 12
Articolo 12. 1. In caso di controversia tra le Parti contraenti relativamente all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti dovranno innanzitutto sforzarsi di risolverla con negoziati tra loro. 2. Se le autorita' aeronautiche non riescono a risolvere la controversia, le Parti contraenti dovranno sforzarsi di risolverla. 3. Qualora le Parti contraenti non riescano a trovare una soluzione tramite un negoziato, la controversia, su richiesta di una delle Parti contraenti, verra' sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale di tre giudici, di cui uno sara' nominato da ciascuna Parte contraente e il terzo verra' nominato lai due cosi' designati. 4. Ciascuna Parte contraente dovra' nominare un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dall'altra Parte contraente di una notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da un tale tribunale, ed il terzo arbitro dovra' essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti contraenti non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato, al presidente del Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile potra' essere richiesto da una delle due Parti contraenti di nominare un arbitro o piu' arbitri, a seconda del caso. In tale evenienza, il terzo arbitro dovra' essere un cittadino di uno Stato terzo e agira' in veste di presidente del tribunale arbitrale. 5. Il tribunale arbitrale fissera' la propria procedura e decidera' circa la ripartizione delle spese di arbitrato. 6. Le Parti contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione che verra' adottata ai sensi dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo.
Accordo-art. 13
Articolo 13. Nel caso della conclusione di una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo cui aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo verra' emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione.
Accordo-art. 14
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