LEGGE 27 aprile 1982, n. 284
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, con scambio di note firmate a Varsavia il 6 giugno 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 18 dell'accordo stesso.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accordo-art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia, animati dal continuo desiderio di sviluppare, la navigazione marittima mercantile fra i loro rispettivi Paesi e di contribuire allo sviluppo della navigazione internazionale applicando i principi della libera navigazione marittima mercantile e della non discriminazione, tenendo conto delle convenzioni internazionali che impegnano le Parti contraenti nel campo della navigazione marittima, e ad evoluzione dell'articolo 13 della Convenzione commerciale tra l'Italia e la Polonia firmata a Genova il 12 maggio 1922, hanno stabilito di concludere il presente Accordo: Art. 1 Ai fini del presente Accordo: a) per "nave della Parte contraente" si intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa; b) per "membro di equipaggio della nave" si intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave nel corso del viaggio un'attivita' connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.
Accordo-art. 2
Art. 2. Le Parti contraenti riaffermano il principio della liberta' di navigazione marittima mercantile e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente oppure compromettere la scelta della bandiera.
Accordo-art. 3
Art. 3. Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare il traffico marittimo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia. In particolare: a) incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica popolare di Polonia ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e non impediranno alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi. b) coopereranno all'eliminazione degli eventuali ostacoli che potessero rendere piu' difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di navi battenti bandiera di altri Paesi di partecipare ai traffici fra i porti delle Parti contraenti.
Accordo-art. 4
Art. 4. Ciascuna Parte contraente accordera' nei porti nazionali alle navi dell'altra Parte contraente lo stesso trattamento previsto per le navi nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci ed passeggeri, nonche' per le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico. L'eguaglianza di trattamento si estende anche ai diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo.
Accordo-art. 5
Art. 5. Le Parti contraenti prenderanno, nei limiti delle loro legislazioni e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare il disbrigo delle formalita' doganali e sanitarie e delle altre formalita' vigenti nei porti stessi.
Accordo-art. 6
Art. 6. 1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalita' secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente. 2. I documenti di bordo rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorita' di una delle Parti contraenti per le navi battenti la propria bandiera, sono riconosciuti dall'altra Parte contraente. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, munite di certificati di stazza legalmente rilasciati, non sono sottoposte ad un'altra misurazione nei porti dell'altra Parte contraente. In caso di modifica del sistema di stazzatura delle navi da parte di una delle Parti contraenti, questa ne dovra' dare comunicazione all'altra ai fini dell'accertamento delle condizioni di equivalenza.
Accordo-art. 7
Art. 7. Ciascuna delle Parti contraenti riconoscera' i documenti d'identita' dei membri degli equipaggi rilasciati dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. Tali documenti d'identita' sono: a) per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica italiana il "libretto di navigazione"; b) per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica popolare di Polonia il "libretto di marittimo".
Accordo-art. 8
Art. 8. Le persone munite del documento d'identita' previsto dall'articolo 7 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo d'equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle autorita' portuali, possono, previo relativo permesso di queste ultime e senza necessita' di visto, nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente trattenendosi nell'ambito della citta' sede del porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di identita' e di dogana, secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.
Accordo-art. 9
Art. 9. Ai marittimi che siano cittadini di una delle Parti contraenti sara' consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo d'imbarco su una nave che sia in un porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identita' di cui all'articolo 7 del presente Accordo, munito del visto necessario rilasciato dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente, nonche' di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco rilasciata dall'armatore o da un suo agente autorizzato dal comandante della nave. I suddetti visti sui documenti d'identita' verranno rilasciati, nel periodo piu' breve possibile, dalle autorita' competenti di ciascuna delle Parti contraenti. Queste si riservano comunque il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno sul rispettivo territorio ai marittimi dell'altra Parte contraente. I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.
Accordo-art. 10
Art. 10 Il comandante della nave che si trovi in un porto dell'altra Parte contraente, oppure un membro dell'equipaggio da lui nominato, otterranno - negli interessi della navigazione - il permesso di recarsi nell'Ufficio consolare del Paese di cui la nave batte bandiera, oppure dal rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave stessa.
Accordo-art. 11
Art. 11. Le navi di ciascuna delle Parti contraenti che approdano in uno dei porti dell'altra Parte contraente, per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero, potranno, conformandosi alle leggi nazionali ed ai particolari regolamenti vigenti nel porto di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza che detto carico sia soggetto ad alcun diritto d'importazione, esportazione od altro gravame equivalente. I trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi, col permesso delle autorita' competenti, senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salvo le spese per la sorveglianza.
Accordo-art. 12
Art. 12. L'esenzione dalla doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima sara' regolata dall'apposito Accordo concluso a Roma tra le Parti contraenti il 9 novembre 1973, allorche' sara' entrato in vigore.
Accordo-art. 13
Art. 13. Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro in prossimita' o sulla costa dell'altra Parte contraente, la nave ed il carico godranno, nel territorio di quest'ultima, gli stessi diritti e benefici che sono accordati alle navi ed ai carichi nazionali. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e con le stesse modalita' applicabili alle navi battenti bandiera nazionale. Il carico e gli oggetti recuperati dalla nave che abbia subito naufragio od altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, sempre che permangano allo stato di merce estera e non vengano destinati alla utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 14
Art. 14. Le autorita' giudiziarie di una Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra Parte contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.
Accordo-art. 15
Art. 15. Le disposizioni del presente Accordo non si estendono: a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte contraente ed alla navigazione interna; b) all'esercizio della pesca; c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, l'assistenza marittima ed il salvataggio; d) ai privilegi concessi alle societa' per lo sport; e) alle misure promozionali in favore dell'industria nazionale delle costruzioni navali e dell'esercizio della navigazione marittima, stabilite con leggi speciali; f) al trasporto di passeggeri che godono di particolari agevolazioni; g) ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi o circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente all'altra Parte contraente.
Accordo-art. 16
Art. 16. I rappresentanti delle competenti autorita' delle Parti contraenti terranno consultazioni, secondo modalita' da convenire di comune accordo, allo scopo di esaminare le questioni di reciproco interesse nel campo della navigazione marittima mercantile, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente Accordo. Le competenti autorita' delle Parti contraenti favoriranno inoltre il mantenimento dei contatti tra i rappresentanti delle categorie interessate ai traffici marittimi mediante convocazione di delegazioni di esperti.
Accordo-art. 17
Art. 17. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti contraenti in materia di interpretazione o di applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante negoziati diretti tra le autorita' competenti delle due Parti contraenti. Qualora le controversie non potessero essere soddisfacentemente risolte, si cerchero' una soluzione per le vie diplomatiche.
Accordo-art. 18
Art. 18. Il presente Accordo sara' approvato o ratificato secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi contraenti. Esso entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di approvazione o ratifica. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato e puo' essere denunciato da ciascuna delle due Parti contraenti mediante notifica scritta. In tal caso esso cessera' di essere valido 12 mesi dopo la data della notifica della denuncia. FATTO a Varsavia, il 3 luglio 1974 in doppio originale, in italiano ed in polacco, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica popolare di Polonia Dionigi COPPO Kazimierz OLSZEWSKI Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
Accordo-Note verbali
NOTE VERBALI SCAMBIATE A VARSAVIA IL 6 GIUGNO 1979 I. L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia e ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che ai fini di detto Accordo resta inteso: 1. Con riferimento all'articolo 4, secondo comma, relativo alla eguaglianza di trattamento, accordato dalle Parti contraenti nei porti nazionali, ed al fine di meglio chiarire la portata dell'imposizione ivi considerata, l'espressione "diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo" concerne precisamente i diritti e le tasse portuali. 2. Con riferimento all'articolo 12, la disposizione in esso contenuta va interpretata nel senso che il problema della doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima viene risolto dall'Accordo bilaterale del 9 novembre 1973. Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa risposta del Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri le espressioni della sua alta considerazione. II. Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE Il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia presenta i complimenti all'Ambasciata d'Italia in Varsavia e ha l'onore di accusare ricevuta della Nota dell'Ambasciata in data 6 giugno 1979 e del seguente tenore: "L'Ambasciata d'Italia presenta i complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia e ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia sulla navigazione marittima mercantile, firmato a Varsavia il 3 luglio 1974, e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che ai fini di detto Accordo resta inteso: 1. Con riferimento all'articolo 4, secondo comma, relativo alla eguaglianza di trattamento, accordato dalle Parti contraenti nei porti nazionali, ed al fine di meglio chiarire la portata dell'imposizione ivi considerata, l'espressione "diritti e tasse dovuti a qualsiasi titolo" concerne precisamente i diritti e le tasse portuali. 2. Con riferimento all'articolo 12, la disposizione in esso contenuta va interpretata nel senso che il problema della doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima viene risolto dall'Accordo bilaterale del 9 novembre 1973. Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia, l'Ambasciata d'Italia ha l'onore di proporre che la presente Nota e la relativa risposta del Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri le espressioni della sua alta considerazione". In risposta il Ministero degli affari esteri ha l'onore di dichiarare che il Governo della Repubblica popolare di Polonia accetta la proposta che precede e che concorda sul fatto che la Nota dell'Ambasciata d'Italia sopra trascritta e la presente risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Polonia ed il Governo della Repubblica italiana in questa materia. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Polonia coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia le espressioni della sua alta considerazione.
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