LEGGE 27 aprile 1982, n. 285

Type Legge
Publication 1982-04-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani in materia di riconoscimento di studi, diplomi, titoli e gradi accademici, firmato a Citta' del Messico il 28 novembre 1980, con allegati.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'accordo stesso.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ATTRAVERSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RAPPRESENTATO DAL SUO TITOLARE, ONOREVOLE DOTTOR GUIDO BODRATO, E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA DELL'EDUCAZIONE PUBBLICA RAPPRESENTATA DAL SUO TITOLARE, LIC. FERNANDO SOLANA, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI STUDI, DIPLOMI, TITOLI E GRADI ACCADEMICI Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani: nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi; in conformita' con l'articolo 1 dell'Accordo culturale firmato a Citta' del Messico l'8 ottobre 1965; in base all'articolo 38 della legge organica dell'Amministrazione pubblica federale ed agli articoli 61, 62, 63, 65, comma 1, e 67 della legge federale sull'educazione degli Stati Uniti Messicani secondo cui compete al Ministero dell'educazione pubblica del Messico di convalidare gli studi effettuati in istituzioni che non fanno parte del sistema educativo nazionale, nonche' di promuovere un sistema internazionale reciproco di convalida ufficiale degli studi; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Agli effetti del presente Accordo con l'espressione "riconoscimento" ("revalidacion") s'intende la validita' ufficiale concessa, esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi ai vari livelli, da uno degli Stati contraenti agli studi effettuati in istituzioni appartenenti al sistema educativo nazionale dell'altro Stato, nonche' ai certificati, diplomi, titoli e gradi accademici che attestino detti studi in conformita' al corrispondente ordinamento giuridico.

Accordo-art. 2

Art. 2. Il riconoscimento degli studi tra gli Stati contraenti comprendera' certificati, diplomi, gradi e livelli di insegnamento specificati nell'allegato 1 al presente strumento. I presupposti per il riconoscimento degli studi sono descritti nell'allegato 2 dello stesso strumento.

Accordo-art. 3

Art. 3. In virtu' del riconoscimento i titolari dei certificati, diplomi, titoli e gradi ottenuti nell'altro Stato contraente acquisteranno gli stessi diritti di cui godono i titolari dei corrispondenti certificati, diplomi, titoli o gradi nazionali esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi.

Accordo-art. 4

Art. 4. Il riconoscimento degli studi potra' ottenersi a condizione che i documenti che li certifichino siano stati rilasciati da istituzioni ufficialmente autorizzate dall'altro Stato contraente e che siano attestati da documenti debitamente legalizzati.

Accordo-art. 5

Art. 5. I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli primario e secondario inferiore sono riconosciuti validi direttamente dai due Stati contraenti ai fini della prosecuzione degli studi nel livello successivo. i titoli di studio conseguiti al termine del ciclo d'istruzione di secondo grado sono riconosciuti validi ai fini dell'accesso agli studi superiori esclusivamente per il loro proseguimento in quelle facolta' universitarie o altre istituzioni cui detti titoli diano accesso nello Stato che li ha rilasciati. Per il riconoscimento dei titoli accademici gli Stati contraenti nomineranno un apposito gruppo di esperti al fine di esaminare e confrontare i singoli programmi di studio e le loro equivalenze e di sottoporre i risultati all'approvazione dei rispettivi Governi.

Accordo-art. 6

Art. 6. Gli studi compiuti nelle scuole messicane di istruzione normale per insegnanti di scuole elementari saranno considerati equipollenti a quelli compiuti negli istituti magistrali italiani.

Accordo-art. 7

Art. 7. Con l'espressione "studi parziali" si indica qualunque tipo di informazione scolastica che non costituisca ciclo o livello di studio completo per durata o per contenuto didattico-culturale, secondo quanto previsto dalla legislazione scolastica vigente nello Stato nel quale gli studi stessi sono stati seguiti. La convalida degli studi parziali sara' concessa prendendo in considerazione le materie di insegnamento cosi' come la preparazione conseguita dall'interessato, in conformita' alle disposizioni applicabili dal sistema scolastico dello Stato che convalida.

Accordo-art. 8

Art. 8. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno scambiati gli strumenti di notifica relativi all'avvenuto espletamento dei rispettivi procedimenti interni previsti al riguardo. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intendera' tacitamente rinnovato per uguali periodi sempre che una delle Parti contraenti non lo denunci per iscritto almeno sei mesi prima del termine di scadenza. Fatto a Citta' del Messico il 28 novembre 1980 in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Guido BODRATO Ministro della pubblica istruzione Per il Governo degli Stati uniti Messicani FERNANDO SOLANA Segretario della educazione pubblica Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Accordo-Allegato 1/A

ALLEGATO 1/A SCHEMA DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO CICLI REQUISITI DI DURATA CICLO SUCCESSIVO AMMISSIONE Scuola materna 3 anni di eta 3 anni Scuola elementare Scuola elementare 6 anni di eta 5 anni Scuola secondaria inferiore Scuola secondaria Licenza elementare 3 anni Scuola secondaria inferiore superiore Scuola secondaria Diploma di scuola 3, 4 o 5 Istruzione superiore secondaria inf. anni universitaria Istruzione Diploma di scuola da 2 a 6 Corsi post-laurea: universitaria secondaria sup. anni specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca.

Accordo-Allegato 1/B

ALLEGATO 1/B SCHEMA DEL SISTEMA SCOLASTICO MESSICANO CICLI REQUISITI DI DURATA CICLO SUCCESSIVO AMMISSIONE Istruzione 4 anni di eta' Da 1 a 3 Istruzione primaria prescolare anni Istruzione primaria 6 anni di eta' 6 anni Ciclo basico di istruzione media o abilitazione al lavoro Ciclo basico di Istruzione 3 anni Ciclo superiore di educazione media primaria istruzione media superiore o istruzione normale Secondaria generale Secondaria tecnica Ciclo superiore di Da 2 a 3 istruzione media anni - Bachillerato Istruzione Da 2 a 3 Istruzione generale media basica anni superiore - Bachillerato 3 anni tecnico Istruzione normale Istruzione Da 3 a 4 Studi superiori di media basica anni secondo istruzione normale il tipo o la o "licenciatura" istituzione Istruzione Istruzione Da 4 a 6 Corsi post-laurea o superiore media superio- anni secondo di specializza- re o istru- la carriera zione zione normale professionale e la istitu- zione

Accordo-Allegato 2

ALLEGATO 2 CICLI DEGLI STUDI E PRESUPPOSTI PER IL LORO RICONOSCIMENTO I. Nella Repubblica italiana l'istruzione elementare consta di cinque anni; l'istruzione secondaria comprende due cicli: la istruzione secondaria inferiore di tre anni e l'istruzione secondaria superiore di tre, quattro o cinque anni. L'istruzione superiore comprende i corsi di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e il dottorato di ricerca. Negli Stati Uniti Messicani l'istruzione elementare consta di sei anni; l'istruzione secondaria di tre anni; il "bachillerato" di due o tre anni. L'istruzione superiore comprende la "licenciatura", i gradi accademici di "maestria" e dottorato e i corsi di specializzazione. II. A) Negli Stati Uniti Messicani saranno riconosciuti gli studi effettuati in Italia sempre che siano attestati da: 1) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione elementare; 2) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione secondaria nei suoi due cicli: istruzione secondaria inferiore ed istruzione secondaria superiore, con elenco delle materie e degli esami superati; 3) i documenti ufficiali che certifichino l'istruzione superiore con elenco delle materie e degli esami superati. B) Nella Repubblica italiana saranno riconosciuti gli studi effettuati negli Stati Uniti Messicani sempre che siano attestati da: 1) il certificato di istruzione elementare; 2) il certificato di istruzione secondaria con elenco delle materie e degli esami superati; 3) il certificato degli studi di "bachillerato" con elenco delle materie e degli esami superati; 4) il certificato degli studi di istruzione superiore con elenco delle materie e degli esami superati.

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